L’UE predisporrà presto un quadro di vigilanza perfezionato per gli istituti finanziari europei, che prevede tra l’altro poteri di vigilanza rafforzati per l’Autorità bancaria europea in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
La presidenza rumena del Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su una serie di proposte di riesame del funzionamento dell’attuale Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). L’accordo dovrà ora essere confermato dagli ambasciatori presso l’UE.
“Oggi abbiamo compiuto un importante passo avanti nella modernizzazione della vigilanza degli istituti finanziari in Europa. L’Autorità bancaria europea disporrà di poteri reali per monitorare le questioni connesse all’antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo: questo dovrebbe consentire maggiore convergenza tra gli Stati membri e azioni decisive nell’UE.” ha dichiarato Eugen Teodorovici, ministro delle finanze della Romania.
Unione Europea: cosa è il sistema di vigilanza finanziaria
Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria è stato istituito nel 2011 ed è così costituito:
- tre autorità europee di vigilanza (AEV): l’Autorità bancaria europea (ABE), l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), responsabili della vigilanza di singoli settori e istituti, cui forniscono un orientamento regolamentare
- il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), che è responsabile della supervisione del sistema finanziario nel suo complesso e coordina le politiche dell’UE per la stabilità finanziaria
A seguito della crisi finanziaria, l’UE ha riformato radicalmente il proprio sistema finanziario, comprese le sue modalità di regolamentazione e supervisione. Ha introdotto un codice unico europeo, vale a dire una serie di norme convenute a livello dell’UE e direttamente applicabili in tutti i suoi Stati membri, e ha creato le AEV. Queste autorità svolgono un ruolo fondamentale ai fini di una regolamentazione adeguata dei mercati finanziari in tutta l’UE, della loro forza e della loro stabilità. Esse concorrono all’elaborazione e all’applicazione coerente del codice unico e risolvono i problemi transfrontalieri, promuovendo così la convergenza della regolamentazione e della vigilanza.
La presidenza e il Parlamento europeo hanno raggiunto oggi un accordo sul primo riesame approfondito dei compiti, dei poteri, della governance e del finanziamento delle AEV e del CERS al fine di adeguare le autorità al nuovo contesto in cui operano. La riforma contiene inoltre disposizioni tese a rafforzare il ruolo dell’ABE di fronte ai rischi posti dalle attività di riciclaggio al settore finanziario.
Unione Europea: il nuovo testo sul sistema di vigilanza finanziaria
Il testo convenuto migliora il sistema di convergenza esistente in materia di vigilanza al fine di migliorare l’efficienza, la coerenza e la trasparenza globale del processo. Esso si basa sugli attuali strumenti, quali le prove di stress, la consultazione delle parti interessate o le verifiche inter pares, introducendone nel contempo di nuovi quali la definizione di priorità comuni in materia di vigilanza a livello dell’UE.
L’accordo riesamina anche la struttura di governance delle AEV. Mantiene il principio secondo cui le decisioni devono essere adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza e garantisce alle autorità nazionali competenti un ruolo chiave all’interno della struttura di governance delle AEV: nessuna decisione dovrebbe essere presa contro la volontà della maggioranza delle autorità nazionali di vigilanza e l’organo decisionale di ultima istanza dell’Autorità è il consiglio delle autorità di vigilanza. Parallelamente, sono rafforzati il ruolo e i poteri di un consiglio di amministrazione, in quanto principale organo che prepara le riunioni e le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere composto da un presidente, cinque membri del consiglio delle autorità di vigilanza e due membri indipendenti a tempo pieno, selezionati in base al merito, alle competenze manageriali e all’esperienza in materia di vigilanza finanziaria. Il presidente e i membri a tempo pieno del consiglio di amministrazione dovrebbero essere chiamati a rispondere dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio.
Per quanto riguarda il regime di finanziamento delle autorità, il testo definitivo conserva, in linea generale, il sistema di contributi esistente, in base a cui essi provengono in parte dal bilancio dell’UE e in parte dalle autorità nazionali competenti, aggiungendo la possibilità di contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori.
La riforma riesamina anche i poteri di ciascuna delle tre AEV. La presidenza e il Parlamento hanno convenuto di attribuire all’ESMA poteri di vigilanza diretta sugli indici di riferimento critici nonché sui servizi che offrono dati delle negoziazioni su base consolidata sia per gli strumenti di capitale che per quelli diversi dagli strumenti di capitale nell’UE, i cosiddetti “fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione”. Il testo attribuisce inoltre un ruolo all’ESMA quanto alla vigilanza delle sedi di negoziazione dei paesi terzi e agli abusi di mercato.
Infine, la riforma rafforza il ruolo e i poteri dell’ABE per quanto riguarda la vigilanza antiriciclaggio per gli istituti finanziari. In particolare si attribuisce all’ABE il compito di raccogliere informazioni dalle autorità nazionali competenti, migliorare la qualità della vigilanza attraverso l’elaborazione di norme comuni, svolgere valutazioni dei rischi e facilitare la cooperazione con i paesi terzi nei casi transfrontalieri. L’ABE potrà adottare decisioni destinate direttamente a singole banche, in ultima istanza e se le autorità nazionali non intervengono.