Nell’UE sarà presto in vigore un nuovo quadro che definisce le norme per le camere di compensazione del mercato unico.
La presidenza e il Parlamento hanno raggiunto in data odierna un accordo provvisorio sulle modalità di vigilanza futura delle stanze di compensazione dell’UE e dei paesi terzi, tenendo conto in particolare degli effetti della Brexit sul sistema finanziario europeo. Le nuove norme saranno attuate tramite una revisione del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR) e una revisione dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
Unione dei mercati dei capitali: l’accordo provvisorio
L’accordo provvisorio dovrà ora essere confermato dagli ambasciatori presso l’UE. “Le stanze di compensazione sono l’anello critico della catena finanziaria. L’accordo odierno è fondamentale per garantire la certezza del diritto in relazione alle norme che saranno applicate in futuro, in particolare per quanto riguarda il modo in cui le imprese la cui sede si trova al di fuori del territorio dell’UE saranno in grado di operare nel mercato unico.” ha dichiarato Eugen Teodorovici, ministro delle finanze della Romania
Le stanze di compensazione o controparti centrali (CCP) agevolano lo scambio di pagamenti, titoli e operazioni su derivati centralizzando e uniformando tutte le fasi che precedono il pagamento. Assumono inoltre il rischio di controparte interponendosi tra il venditore e l’acquirente e garantendo così che l’operazione possa essere completata.
Attualmente le CCP stabilite e autorizzate nell’UE sono 16. Nel quadro delle disposizioni di equivalenza di cui al regolamento EMIR sono state riconosciute altre 32 CCP di paesi terzi, che possono così offrire i propri servizi nell’UE. Dopo la Brexit, le tre CCP con sede nel Regno Unito diventeranno di fatto CCP di paesi terzi.
Unione dei mercati dei capitali: l’obiettivo della riforma
La riforma ha l’obiettivo di rafforzare la vigilanza delle CCP per tenere conto della portata, della complessità e della dimensione transfrontaliera crescenti della compensazione in Europa. Introduce un meccanismo unico in seno all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per riunire le competenze in materia di vigilanza delle CCP e garantire una più stretta cooperazione tra le autorità di vigilanza e le banche centrali responsabili della valuta dell’UE.
In particolare, il testo convenuto istituisce un “comitato di vigilanza delle CCP” in seno all’ESMA, composto da un presidente indipendente, dalle autorità competenti degli Stati membri che hanno una CCP autorizzata, nonché da due membri indipendenti. Le banche centrali dei paesi la cui moneta è utilizzata per l’operazione possono partecipare al comitato in relazione a determinate questioni specifiche, ma non hanno diritto di voto.
Unione dei mercati dei capitali: il testo
Il testo rafforza inoltre l’attuale sistema di riconoscimento e vigilanza delle stanze di compensazione dei paesi terzi. In particolare, introduce un sistema dualistico che distingue tra CCP che non rivestono importanza sistemica e CCP che rivestono importanza sistemica (le cosiddette “CCP di classe 2”). L’ESMA valuterebbe l’importanza sistemica delle CCP in base a criteri specifici, tra cui la natura, le dimensioni e la complessità delle attività della CCP, la sua struttura di partecipazione o la disponibilità di servizi di compensazione alternativi nella valuta interessata.
Le CCP di classe 2 sarebbero soggette a norme più rigorose per poter essere riconosciute e autorizzate a operare nell’UE, tra cui:
- la conformità ai requisiti prudenziali necessari per le CCP dell’UE, tenendo conto delle regole dei paesi terzi
- la conferma delle pertinenti banche centrali dell’UE che la CCP risponde a tutti i requisiti supplementari fissati dalle suddette banche centrali
- l’accordo di una CCP a fornire all’ESMA tutte le informazioni pertinenti e a consentire lo svolgimento di ispezioni in loco, nonché a offrire le necessarie garanzie che confermino la validità di tali disposizioni nel paese terzo
Sulla base di una valutazione pienamente motivata, l’ESMA potrebbe inoltre raccomandare che, considerata l’importanza sistemica così significativa di una CCP o di alcuni dei suoi servizi di compensazione, la CCP non dovrebbe essere riconosciuta. La Commissione potrebbe decidere, come misura di ultima istanza, che la CCP dovrà stabilirsi nell’UE. La CCP di un paese terzo dovrebbe quindi stabilirsi nell’UE per poter operare.
In attesa della messa a punto tecnica del testo, l’accordo provvisorio sarà presentato agli ambasciatori presso l’UE per approvazione. Sarà poi sottoposto alla messa a punto giuridico-linguistica. Il Parlamento e il Consiglio saranno quindi invitati ad adottare la proposta di regolamento in prima lettura.