Le rateizzazioni. I contribuenti hanno a disposizione condizioni particolarmente favorevoli per il pagamento a rate delle cartelle esattoriali. È possibile ottenere un piano di rateizzazione ordinario a 72 rate (6 anni) oppure un piano straordinario fino a 120 rate (10 anni) in base ai criteri stabiliti da un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Si può prorogare una rateizzazione già in corso o chiederne una successiva in caso di nuove cartelle. Finché i pagamenti sono regolari, il contribuente non è più considerato inadempiente e può ottenere il Durc e il certificato di regolarità fiscale per poter lavorare con le pubbliche amministrazioni. Inoltre il contribuente che paga a rate è al riparo da eventuali azioni cautelari o esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti).
Per debiti fino a 50 mila euro la rateizzazione si richiede con una semplice domanda senza aggiungere altri documenti (ad esempio l’Isee) necessari invece per rateizzare importi superiori. Si decade dal beneficio della rateizzazione se non si pagano 8 rate anche non consecutive. Con il recente decreto Milleproroghe (decreto legge 192/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11/2015) è stata concessa una nuova opportunità riservata a chi per legge ha perso il beneficio della rateizzazione alla data del 31 dicembre 2014.
I contribuenti interessati potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro il prossimo 31 luglio. Ci sono però alcuni limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anziché 8 rate).
Le compensazioni. I contribuenti possono pagare gli importi delle cartelle relativi a imposte erariali utilizzando in compensazione i crediti erariali (es. crediti Irpef, Ires, Iva). Inoltre la legge prevede la compensazione tra debiti tributari (dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), previdenziali e assistenziali oggetto di cartelle di pagamento di Equitalia, di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate e di avviso di addebito dell’Inps, notificati entro il 31 marzo 2014, con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture e appalti con lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le Regioni, gli enti locali o gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Una volta ottenuta la certificazione dei crediti dalla piattaforma informatica del Ministero dell’Economia, i contribuenti possono presentare la documentazione agli sportelli di Equitalia dove potranno definire l’operazione di compensazione.
Le sospensioni. Il contribuente può chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione se ritiene di non dover pagare le somme richieste dagli enti creditori riportate in una cartella. Equitalia si fa carico di inoltrare all’ente stesso la documentazione presentata, evitando così al cittadino la spola tra uffici pubblici. Il contribuente può richiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione quando, ad esempio, ha già pagato l’importo richiesto, oppure è in possesso di una sentenza che gli ha dato ragione o di uno sgravio dell’ente creditore.
La sospensione può essere richiesta in presenza di qualsiasi causa che rende il credito non esigibile da parte dell’ente pubblico creditore. La domanda va presentata entro 90 giorni da quando Equitalia ha notificato la cartella o il primo atto di riscossione. Ricevuta la domanda completa di tutta la documentazione, Equitalia sospende immediatamente l’attività di riscossione e chiede una verifica all’ente creditore. Se entro 220 giorni il contribuente non riceve alcuna risposta dall’ente creditore, le somme richieste non saranno più dovute.
I limiti per fermi, ipoteche e pignoramenti.
La legge prevede numerose tutele per i contribuenti in debito con lo Stato e gli altri enti pubblici. Equitalia non può pignorare la prima casa di proprietà dove il contribuente risiede. Per quanto riguarda gli altri immobili Equitalia può procedere solo in caso di debiti particolarmente elevati, superiori a 120 mila euro.
Per garantire il credito da riscuotere, Equitalia può iscrivere ipoteca sugli immobili ma solo nei confronti di chi ha debiti complessivamente superiori a 20 mila euro. Sempre a garanzia del credito dei vari enti accertatori, Equitalia può disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo, tuttavia nessun fermo può essere iscritto se il debitore dimostra che il veicolo è necessario per lo svolgimento della professione, dell’attività di impresa oppure è utilizzato per finalità assistenziali. Nel caso di pignoramento di stipendio o pensione, la quota pignorabile procede per gradi per salvaguardare le necessità dei contribuenti con meno disponibilità economica.
Si parte da un decimo per stipendi/pensioni fino a 2.500 euro, pertanto l’importo pignorabile è al massimo 250 euro al mese. Se lo stipendio o la pensione sono più elevati, allora aumenta anche la quota pignorabile (un settimo per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro fino ad arrivare a un massimo di un quinto se si superano i 5 mila euro mensili). Nel caso di pignoramento di somme depositate sul conto corrente del debitore, non è comunque possibile includere l’ultimo stipendio o pensione affluiti sul conto, che resta nella piena disponibilità del contribuente.