Il Consiglio ha adottato un regolamento che vieta i blocchi geografici ingiustificati nel mercato interno.
I blocchi geografici sono una pratica discriminatoria che impedisce ai clienti online di accedere e acquistare prodotti o servizi da un sito web basato in un altro Stato membro.
Il nuovo regolamento eliminerà gli ostacoli al commercio elettronico evitando la discriminazione fondata sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti.
“La fine dei blocchi geografici significa una scelta più ampia e di conseguenza affari migliori per i consumatori e maggiori opportunità per le imprese. La presidenza bulgara accorda grande importanza all’economia digitale. Mi congratulo con le presidenze precedenti, con il Parlamento e la Commissione per questo successo collettivo che è un altro passo avanti per il mercato unico digitale europeo” ha dichiarato Lilyana Pavlova, Ministro incaricato della presidenza bulgara del Consiglio dell’UE
Gli elementi principali del regolamento sono i seguenti:
Obiettivo e campo d’applicazione
Il nuovo regolamento impedirà la discriminazione dei consumatori e delle imprese in materia di accesso a prezzi e condizioni di vendita o di pagamento negli acquisti di prodotti e servizi in un altro paese UE.
I servizi la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l’uso di contenuti tutelati dal diritto d’autore oppure nel vendere opere tutelate dal diritto d’autore in forma immateriale, quali servizi musicali in streaming, libri elettronici, software e giochi online, sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento. Tuttavia, questo aspetto sarà soggetto a un riesame da parte della Commissione.
Anche altri servizi, come quelli finanziari, audiovisivi, di trasporto, sanitari e sociali, sono esclusi dall’ambito di applicazione, in linea con la direttiva “servizi”.
Parità di accesso a beni e servizi
Gli operatori non potranno discriminare i clienti relativamente ai termini e alle condizioni generali – prezzi inclusi – in tre casi, ossia quando l’operatore:
- vende beni che sono consegnati in uno Stato membro in cui egli propone la consegna o che sono ritirati presso un luogo concordato con il cliente;
- fornisce servizi tramite mezzi elettronici, come servizi di cloud computing, archiviazione dei dati, hosting di siti web e installazione di firewall;
- fornisce servizi che il cliente riceve nel paese in cui ha sede l’operatore, quali l’alloggio in alberghi, le manifestazioni sportive, il noleggio auto o la vendita di biglietti d’ingresso per festival musicali o parchi divertimento.
Diversamente dalla discriminazione basata sul prezzo, la differenziazione tariffaria non sarà vietata e gli operatori sono quindi liberi di offrire diverse condizioni generali – prezzi inclusi – e di privilegiare, in particolari territori, determinati gruppi di clienti.
Inoltre, gli operatori non saranno obbligati a effettuare una consegna a clienti al di fuori dello Stato membro in cui essi la propongono.
Operazioni di pagamento
La discriminazione ingiustificata dei clienti in relazione ai metodi di pagamento sarà vietata. Pertanto, gli operatori non saranno autorizzati ad applicare condizioni di pagamento diverse ai clienti per motivi di nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento.
Non discriminazione per accesso a siti web di commercio elettronico
Gli operatori non saranno autorizzati a bloccare o limitare l’accesso dei clienti alla propria interfaccia online per motivi di nazionalità o luogo di residenza.
Se un operatore blocca o limita l’accesso o reindirizza i clienti a una diversa versione dell’interfaccia online, dovrà fornire una chiara spiegazione.
Vendite passive
In linea generale, il nuovo regolamento prevarrà in caso di conflitto con il diritto della concorrenza. Tuttavia, il diritto dei fornitori di imporre restrizioni delle vendite attive non sarà pregiudicato.
Il diritto dell’UE in materia di concorrenza opera una distinzione tra vendite passive (quando le vendite sono effettuate in risposta a ordini non sollecitati) e vendite attive (quando i dettaglianti si rivolgono attivamente ai clienti). Le restrizioni delle vendite passive sono generalmente considerate come una violazione del diritto della concorrenza, mentre le restrizioni delle vendite attive sono una pratica comune, che deriva dalle libertà commerciale.
Clausola di revisione
La Commissione procederà a una prima valutazione dell’impatto delle nuove norme sul mercato interno due anni dopo la loro entrata in vigore.
La valutazione comprenderà un’eventuale applicazione delle nuove norme a determinati servizi prestati per via elettronica che offrono contenuti protetti dal diritto d’autore, quali musica scaricabile, libri elettronici, software e giochi online.