Tutela dei risparmiatori. Se manca la clausola che prevede il recesso di 7 giorni per ognuna delle vendita “fuori sede†il contratto è nullo e i titoli-spazzatura tornano alla banca. Cambio di orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione: il risparmiatore va tutelato anche quando l’investimento avviene su iniziativa del promotore fuori dal servizio di collocamento
Importante decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte che con un’inversione del precedente orientamento in materia di collocamento dei cosiddetti “titoli – spazzatura†interpretano le norme del testo unico sulla finanza (Tuf) in maggior favore rispetto al risparmiatore . Con la sentenza 13905/13 in questione pubblicata in data odierna 03 giugno, ritornano alla banca i titoli piazzati dall’intermediario quando nel contratto fra l’istituto di credito e il risparmiatore non è stato garantito il diritto di recesso nell’ambito della vendita effettuata fuori dalla sede. E ciò anche laddove il negozio risulta sottoscritto non nell’ambito di un servizio di collocamento che la banca presta all’emittente o all’offerente i titoli, ma in esecuzione di un servizio d’investimento diverso, sempre per iniziativa del promotore finanziario. L’interpretazione estensiva della norma del testo unico sulla finanza (Tuf) rispetto alla precedente giurisprudenza tanto da segnare un vero e proprio revirement che aveva riguardato anche differenti posizioni dottrinali, deve infatti essere preferita guardando alla “ratio†della norma che intende offrire ampia tutela al risparmiatore, con sette giorni di riflessione durante i quali l’efficacia del contratto risulta differita, tutte le volte che l’investimento non è frutto di una ponderata scelta del cliente che sceglie di sua iniziativa di recarsi per l’operazione presso la sede dell’intermediario finanziario. Nel caso di specie, è stato rigettato il ricorso della banca che si è vista annullare il contratto di vendita fuori sede delle obbligazioni emesse da una nota azienda italiana poi fallita, con l’inevitabile corollario di rendere inesigibili i bond emessi. A nulla vale l’invocazione tendere a ritenere applicabile l’interpretazione più rigida del Tuf in base alla lettera della disposizione. Ciò anche in virtù della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che stabilisce inequivocabilmente che bisogna garantire un «livello elevato di protezione dei consumatori» e, dunque, di interpretare le norme ambigue nei confronti di questi ultimi. La garanzia del recesso senza oneri per il cliente per sette giorni, evidenziano gli ermellini riuniti nelle Sezioni Unite stante l’importanza della vicenda e le interpretazioni contrastanti, punta a compensare il fatto che il risparmiatore non ha potuto riflettere abbastanza sull’investimento che non è sottoscritto presso la sede dell’intermediario ma nasce comunque dall’iniziativa del promotore finanziario. Peraltro, neanche l’assunto della banca secondo cui l’interpretazione restrittiva della norma s’inserisce nell’ambito del collocamento vero e proprio secondo cui l’offerta in vendita avviene a condizioni uniformi e predeterminate e in base a un contratto-quadro stipulato in precedenza fra l’intermediario e l’investitore. La circostanza che rileva in tali casi, per i Giudici del Palazzaccio, è che il risparmiatore può essere colto di sorpresa dall’offerta del promotore, al di là del fatto che il prezzo di vendita dei titoli sia più o meno fisso. E il recesso “incriminato†riguarda comunque le singole operazioni poste in essere dal cliente e non la stipulazione del contratto-quadro. Né si può invocare utilmente la circostanza secondo cui nei sette giorni di “limbo†le condizioni del mercato mobiliare potrebbero mutare. Alla luce di tale importante sentenza, si aprono importanti profili di tutela per tutti i risparmiatori lesi nei loro diritti. Come associazione, promuoveremo azioni in tal senso a tutela del risparmio violato facendo valere tale nuova interpretazione della Suprema Corte che gode della forza persuasiva delle Sezioni Unite dello stesso collegio.