L’UE promuove il trasporto combinato quale modo per trasferire una parte del trasporto di merci su lunghe distanze dai camion a mezzi di trasporto più verdi, come le chiatte, le navi e i treni. Il Consiglio ha approvato la sua posizione (orientamento generale) su una proposta che chiarisce le norme vigenti in materia di trasporto combinato, rendendolo maggiormente competitivo rispetto al trasporto di merci unicamente su strada.
La riforma crea condizioni migliori per il trasporto combinato, in modo che esso possa competere più facilmente con il trasporto di merci unicamente su strada. È positiva per tutti, dal momento che porterà a una migliore qualità dell’aria e a una minore congestione stradale.
Il progetto di direttiva rivede la direttiva sui trasporti combinati del 1992, che rappresenta l’unico strumento giuridico a livello dell’UE che prevede incentivi diretti volti a incoraggiare un trasferimento modale nel trasporto di merci.
Trasporto combinato: la direttiva in vigore
Nel quadro dell’orientamento generale del Consiglio, le nuove norme si applicheranno alle operazioni internazionali di trasporto combinato, vale a dire quelle effettuate tra Stati membri oppure tra uno Stato membro e un paese terzo. Ciò mantiene fondamentalmente il campo di applicazione della direttiva in vigore, ma viene chiarita l’inclusione, a determinate condizioni, delle operazioni effettuate parzialmente in paesi terzi.
La riforma fornirà maggiore flessibilità quanto alla lunghezza del tragitto stradale, in modo da consentire il raggiungimento del terminale di trasbordo idoneo più vicino. Chiarirà inoltre i requisiti a livello di prove per le operazioni di trasporto combinato e amplierà le misure di sostegno economico, in particolare per quanto concerne gli investimenti nei terminali di trasbordo.
Trasporto combinato: il cabotaggio
La posizione del Consiglio consente agli Stati membri di prendere una decisione in merito ad alcune limitazioni relative al cabotaggio, inclusi una limitazione temporale – che non può essere inferiore a 5 giorni – e un periodo di incompatibilità di massimo 7 giorni, al fine di evitare l’abuso del cabotaggio attraverso la prestazione di servizi illimitati.
La Commissione ha presentato la propria proposta nel novembre 2017 nel quadro del secondo pacchetto sulla mobilità. L’accordo getta le basi per i negoziati da avviare con il Parlamento europeo.