Giugno fa rima con tasse. Diversi, infatti, gli adempimenti fiscali che impegnano le tasche dei contribuenti italiani con scadenza in questo mese. Il calendario del mese di giugno conta più date di scadenza a seconda dell’onere da versare. Vediamo quali sono.
Tasse di giugno: IMU
Uno degli appuntamenti più attesi del mese di giugno è senz’altro l’IMU. L’Imposta Municipale Unica dovuta per gli immobili che non sono prima casa si versa in due quote annuali: acconto e saldo. L’acconto è dovuto, come ogni anno, entro il 16 giugno 2023, il saldo invece entro il 18 dicembre 2023. La scadenza naturale sarebbe il 16 ma quest’anno cade di sabato, da qui lo slittamento al lunedì successivo. Le aliquote da applicare per definire l’importo dovuto in fase di acconto sono quelle applicate l’anno precedente. In sede di saldo, invece, l’importo risente delle aliquote aggiornate. Quest’anno la Legge di Bilancio ha introdotto diverse novità riguardo il pagamento dell’IMU che abbiamo avuto modo già di illustrare in un nostro pezzo precedente.
Versamenti IRPEF e IVA
Per il 30 giugno 2023 è fissato il termine di scadenza per il versamento delle imposte come da Dichiarazione dei redditi 2022. Nello specifico, entro questa data, si pagano IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca e imposte sostitutive.
- L’IRPEF è dovuta da tutti i lavoratori e pensionati. Il suo importo è calcolato in base al reddito sul criterio della progressività.
- L’IRES è l’Imposta sul Reddito delle Società a carico delle società di capitali. E’ un’imposta proporzionale dovuta a quanti non pagano l’IRPEF.
- L’IRAP (Imposta Regionale per le Attività Produttive) è dovuta da tutti i soggetti che svolgono un’attività produttiva. Si paga in due rate: lap rima entro il 30 giugno, la seconda entro il 30 novembre. La rata di giugno comprende il saldo dell’anno precedente e l’acconto sull’anno in corso.
La cedolare secca è un’imposta agevolata che riguarda gli affitti degli immobili a uso abitativo. L’importo è pari al 21% del canone di locazione annuo come da contratto o il 10% nel caso di canone concordato. Entro il 30 giugno si versa l’acconto del 40% con riferimento all’anno precedente. Il saldo, invece, si versa entro il 30 novembre.
I soggetti con Partita IVA che rientrano nel regime forfettario entro il 30 giugno sono tenuti a versare l’imposta sostitutiva. L’importo dovuto comprende il saldo dell’anno precedente e un acconto del 40% sull’anno in corso. Tale somma può essere rateizzata fino a sei e le rate vanno versate entro il 16 novembre.
Coloro che pagano l’IVA mensilmente sono tenuti al versamento entro il 16 giugno la liquidazione IVA relativa al mese di maggio. Coloro che invece la pagano trimestralmente possono pagare fino al 30 giugno la liquidazione IVA relativa all’ultimo trimestre dell’anno precedente dovuta antro il 16 marzo. Se si posticipa il pagamento dell’IVA sarà applicata una maggiorazione dello 0,40%
Le altre scadenze di giugno 2023
Entro il 30 giugno i contribuenti possono chiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai per mancato possesso di apparecchio tv. L’esenzione si riferisce al secondo semestre dell’anno. La domanda va presentata nel caso in cui si sia presentata in maniera tardiva la comunicazione annuale la cui scadenza è fissata per gennaio. Si presenta compilando il relativo modulo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il 30 giugno è anche il termine per la presentazione della domanda per aderire alla Rottamazione Quater.
Per alcuni Comuni, giugno è anche il mese in cui è dovuto il pagamento della Tasi, la Tassa sui Servizi Indivisibili.
In copertina foto di Steve Buissinne da Pixabay