No alla benedizione pasquale a scuola. Lo ha sancito la sentenza 166/16, pubblicata dalla prima sezione del Tar Emilia-Romagna. Secondo il giudice: l’utilizzo dei plessi in orario extrascolastico risulta consentito dalla legge per finalità collettive, ad esempio per iniziative culturali, mentre il sentimento religioso rientra comunque nella sfera personale.
Deve dunque escludersi che l’articolo 96 del decreto legislativo 297/94 autorizzi l’utilizzo della strutture per la celebrazione di un vero e proprio rito religioso. Alla benedizione in palestra può partecipare chi vuole, a patto che ci siano adulti che si assumano la responsabilità dei minori.
La celebrazione non s’ha da fare, anche se il principio di laicità dello Stato, precisano i giudici, «non significa indifferenza di fronte all’esperienza religiosa». La condotta dell’amministrazione deve piuttosto essere improntata a «equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose». Nell’istituto, dunque, ben possono svolgersi ad esempio convegni e altre manifestazioni dedicati alle questioni della fede, a patto che siano destinati a tutti.
La celebrazione di una messa o comunque di un rito finirebbe invece per escludere i non cattolici, i credenti di altre confessioni. Pertanto annullata la delibera del Consiglio di istituto che apre i locali alla parrocchia del quartiere e accolto il ricorso proposto da un gruppo di insegnanti e genitori, supportati da un’associazione.