Lo Smart Working è qui, adesso, ed è utilissimo! Rappresenta un vantaggio competitivo concreto, una leva necessaria per ottimizzare la produttività e il business, ragion per cui le aziende di tutti i tipi non possono più considerarlo un lusso di dubbia utilità.
A confermarne la piena legittimità nel mercato del lavoro e l’importanza è stato il Senato della repubblica che ha dato il via libera definitivo alla Riforma del lavoro autonomo e ‘agile’.
In sintesi, cosa prevede il disegno di legge sullo smart working?
Stesso stipendio, parità contrattuale e diritto alla disconnessione sono i punti fondamentali del DDL divenuto legge dello Stato dopo 15 mesi di lavoro in Consiglio dei Ministri. Regole applicabili anche alla PA.
Il lavoro ‘agile’ è promosso quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una posizione fssa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
La legge specifica poi che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore e che gli incentivi fiscali e contributivi eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.
Lo stipendio e il trattamento normativo del lavoratore agile fanno riferimento al contratto collettivo. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è previsto per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Inoltre il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni all’interno dell’azienda. L’accordo sul lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato.
Il lavoratore ha poi diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali. L’accordo individua i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.