Per la Consulta é incostituzionale la norma che prevede come requisito necessario quello della cittadinanza italiana.La partecipazione a progetti di utilità sociale può favorire l’integrazione nella comunità.
Importante decisione della Corte Costituzionale in tema d’uguaglianza e solidarietà.
La Corte costituzionale con apposita sentenza ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalle Sezioni unite civili della Cassazione proprio in virtù della segnalata discriminazione tra cittadini regolarmente residenti.
La vicenda nasce da un giudizio promosso da un cittadino pachistano intrapreso proprio per denunciare la natura discriminatoria di un bando pubblicato per selezionare volontari per progetti di servizio civile. L’articolo 3 del bando richiedeva, come requisito e condizione di ammissione, il possesso della cittadinanza italiana.
Anche il Tribunale ordinario di Milano aveva ritenuto dichiarare la natura discriminatoria dell’articolo citato. Con un’ordinanza, le Sezioni unite civili della Suprema corte hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 del decreto legislativo, che puntualmente é stata ritenuta fondata.
Ricordano i giudici costituzionali che l’istituto del servizio civile ha subito diverse trasformazioni per via dei «ripetuti interventi legislativi» che ne hanno modificato i contorni. «Dall’originaria matrice di prestazione sostitutiva del servizio militare di leva», il servizio civile é stato progressivamente qualificato come «istituto a carattere volontario», al quale si accede per pubblico concorso.
Come già affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, infatti, l’attività di impegno sociale che la persona è chiamata a svolgere nell’ambito del servizio civile «deve essere ricompresa tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente».L’esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale, «impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta dunque un’ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all’integrazione nella comunità di accoglienza».