E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale.
Il regolamento sulla riproduzione degli animali riconosce che l’allevamento di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina occupa un posto strategico, dal punto di vista economico e sociale, nell’agricoltura, contribuisce alla sicurezza alimentare dell’Unione, rappresenta una fonte di reddito per la popolazione agricola. Lo strumento scelto? “Il modo migliore per promuovere la riproduzione degli animali di tali specie è incoraggiare l’utilizzo di animali riproduttori di razza pura o suini ibridi riproduttori di riconosciuta qualità genetica elevata”.
Inoltre il regolamento affronta lo snodo per garantire l’applicazione uniforme delle norme dell’Unione in materia di riproduzione e per evitare ostacoli al commercio degli animali riproduttori e del loro materiale germinale per effetto di divergenze nel recepimento delle precedenti direttive a livello nazionale.
Il regolamento affronta e chiarisce le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale, nonché al loro ingresso nell’Unione.
Sono inoltre stabilite le norme per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori e l’approvazione dei loro programmi genetici; i diritti e gli obblighi degli allevatori, degli enti selezionatori e degli enti ibridatori; le norme relative all’iscrizione di animali riproduttori in libri genealogici e registri suini ibridi e all’ammissione alla riproduzione di animali riproduttori e del loro materiale germinale.
Tra le altre cose, sono previste anche norme relative all’esecuzione dei controlli ufficiali, e in particolare quelle sugli enti selezionatori e sugli enti ibridatori, e le norme relative allo svolgimento delle altre attività ufficiali. La norma per contro non si applica alla clonazione, nè agli animali riproduttori destinati a sperimentazioni tecniche o scientifiche.