(Adnkronos) – Gli emendamenti della maggioranza al ddl sul premierato, a firma del governo per sottolinearne il carattere unitario, dopo le numerose limature, “mi sembrano un ottimo risultato”. “Si approda ad un meccanismo simile nella sostanza al premierato britannico, in cui il presidente del Consiglio ha il potere di scioglimento”. Ne parla con l’Adnkronos il consigliere giuridico di Giorgia Meloni, Francesco Saverio Marini, che guardando agli emendamenti si sofferma su quello governativo all’articolo 4 del ddl, anche detto del secondo premier, ed afferma: “La norma è molto più coerente rispetto alla previsione della elezione diretta ed anche più lineare.
Garantirà contro i ribaltoni, perché sarà il presidente del Consiglio eletto, in caso di dimissioni, a scegliere se ottenere lo scioglimento o consentire il proseguimento della legislatura”. All’articolo 4, “sono previste adesso tre eventualità. La prima riguarda la possibilità di mozione di sfiducia da parte del Parlamento, rispetto alla quale trova applicazione la regola del simul-simul, clausola in base alla quale alla sfiducia consegue lo scioglimento”; “la seconda si presenta invece in caso di dimissioni del presidente del Consiglio, ove la norma prevede che il premier, dopo aver informato doverosamente il Parlamento delle sue intenzioni, possa ottenere dal presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere”.
Infine la terza eventualità: “quella in cui il premier per morte, impedimento o decadenza non può assumere alcuna decisione e sarà dunque il presidente della Repubblica, al pari di quanto accadrebbe a Costituzione vigente, a stabilire se la legislatura può proseguire”. Come? “In caso positivo – risponde il costituzionalista – dando incarico a un nuovo presidente del Consiglio scelto sempre tra i parlamentari della maggioranza. Se tuttavia la maggioranza non individua un Presidente del Consiglio alternativo, il Capo dello Stato non potrà che sciogliere le Camere e si andrà al voto.
Ovviamente quest’ultima sarà una valutazione esclusivamente del Presidente della Repubblica”. Secondo il consigliere giuridico di Giorgia Meloni, “grazie a questa nuova formulazione si riesce a superare anche l’obiezione per la quale il secondo premier avrebbe avuto più poteri del primo. Con questo emendamento infatti il Presidente eletto direttamente avrà comunque più poteri dell’eventuale secondo Presidente, potendo decidere in caso di dimissioni se chiedere lo scioglimento o far proseguire la legislatura”.
Oltre alle modifiche all’articolo 4 del ddl premierato, significativamente innovative secondo Marini sono anche quelle proposte di emendamento all’articolo 3, sul limite ai mandati, che saranno due con la previsione di un terzo se nelle due legislature precedenti il presidente del Consiglio non ha governato per almeno sette anni e mezzo. “Il limite ai mandati del presidente del Consiglio è una scelta coerente con le modifiche all’articolo 4 e con il rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio eletto nelle situazioni di crisi”.
Altro emendamento della maggioranza sempre all’articolo 3 del ddl costituzionale è “l’attribuzione formale al Presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio del potere di revoca dei singoli ministri oltre a quello di nomina (già previsto nella vigente Costituzione – ndr). Si rafforzano in tal modo i poteri del Presidente del Consiglio e anche del Presidente della Repubblica attraverso un’espressa attribuzione del potere di revoca dei Ministri. Innovazione che merita condivisione – commenta il costituzionalista – anche perché tale aspetto è oggetto, ormai da decenni, di ampio dibattito in dottrina”.
E i poteri del Capo dello Stato?: “E’ ovvio che rispetto al suo precedente potere di nomina del presidente del Consiglio dei ministri e di scioglimento, l’elezione diretta comporti una qualche forma di riduzione dei suoi poteri. Rimangono, invece, inalterati il ruolo e i poteri di garanzia. Del resto, rafforzando il premier e rendendo il sistema più stabile è fisiologico che diminuiscano le situazioni di crisi con conseguente minore necessità di un intervento del Presidente della Repubblica”, assicura.
Immodificati rispetto al testo base della riforma i due punti intoccabili: l’elezione diretta del premier, prevista nel ddl premierato e la costituzionalizzazione del premio di maggioranza: sul punto “è stata apportata un’unica modifica: l’eliminazione della soglia del 55% in Costituzione, in modo da lasciare maggiore discrezionalità alla legge elettorale” nella definizione del quantum. Per il resto, gli emendamenti sono accorgimenti “puramente tecnici o di coordinamento”. (di Roberta Lanzara)
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