Attraverso la legge costituzionale 3/2001 è stato riformato Il titolo V della costituzione. Con questa riforma gli enti, come i Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni, sono tenuti a farsi carico dei loro bisogni. Sono 3 i livelli di competenza con i quali è stata riconosciuta l’autonomia legislativa alle regioni.
La riforma contituzionale ha portato a una incertezza relativa alla traduzione e applicazione di tale riforma. La quale, soggetta a numerose interpetazioni, ha portato a numerosi conflitti tra Stato e Regioni con conseguenti ricorsi alla Corte Contituzionale, spesso chiamata a pronunciarsi
L’articolo 117 della Costituzione: il caos del federalismo. Riforma del titolo V della Costituzione
L’articolo 117 della Costituzione, la norma che stabilisce le competenze di Stato e regioni per una serie di materie, è stato completamente riscritto nel 2001. Si tratta della cosiddetta potestà legislativa. Alcune materie come cittadinanza, giurisdizione e ordine pubblico sono a competenza esclusiva dello Stato.
La competenza concorrente tra Stato e regioni
Sono invece a competenza concorrente le materie per le quali lo Stato legifera sulle disposizioni generali, e la regione può approvare le leggi rispettando i principi imposti. Le regioni hanno dunque competenza legislativa.
Le materie a competenza concorrente tra Stato e regioni sono tutela e sicurezza del lavoro, previdenza complementare e integrativa e sulle professioni.
La tutela e sicurezza del lavoro riguarda servizi per il lavoro, politiche per l’impiego. Lo Stato indica solo i livelli essenziali di prestazione. E’ compito delle regioni attuare quei livelli.
La competenza esclusiva delle regioni
Sono invece a competenza esclusiva delle regioni formazione professionale. La formazione professionale è la madre delle politiche attive del lavoro, ovvero le politiche di accompagnamento al lavoro.