Il 28 febbraio è entrata in vigore la riforma del divorzio voluta dalla Marta Cartabia, ministra della giustizia nel governo Draghi. L’istituto del divorzio ha subito nel tempo numerosi cambiamenti volti ad agevolarne i tempi e a snellirne le procedure. Vediamo quali sono stati i principali cambiamenti introdotti nelle due grandi riforme del 2014 e del 2023.
La riforma del divorzio 2014
La riforma del divorzio approvata nel 2014 ha introdotto, a titolo facoltativo, dell’istituto della negoziazione assistita.
Con la negoziazione assistita, i coniugi stabiliscono le condizioni dell’accordo in anticipo. Per arrivare all’accordo è possibile la mediazione, appunto, tra gli avvocati delle parti che aiuteranno a sciogliere tutti i nodi. Una volta raggiunto l’accordo, questo viene scritto e proposto alla firma comune. L’incontro per la firma non avviene in tribunale alla presenza di un giudice bensì nello studio privato di uno degli avvocati che in quella sede assume le funzioni di un pubblico ufficiale. L’incontro avviene alla presenza dei coniugi e dei rispettivi rappresentanti legali. Sarà cura dell’avvocato che ospita l’incontro trasmettere l’accordo firmato al tribunale con procedura telematica.
Il divorzio breve della riforma Cartabia
La novità principale della riforma Cartabia, invece, sta nella possibilità di chiedere separazione e divorzio in un’unica domanda. Si prevede, infatti, l’istituzione di un unico canale di giudizio con un tempo massimo tra la prima udienza e la sentenza che non vada oltre i 90 giorni. Per procedere con la domanda devono verificarsi due requisiti:
- deve essere passata in giudicato la domanda di separazione
- deve essere cessata ininterrottamente la convivenza
I documenti utili per richiedere separazione e divorzio dovranno essere corredati da un piano genitoriale che include tutte le attività dei figli minori, da quelle scolastiche a quelle sportive, e uno schema di visite.
La riforma prevede, infine, sanzioni per il coniuge che, pur avendo accettato il piano genitoriale, non lo rispetta nella sostanza e un risarcimento nel caso in cui uno dei coniugi abbia fornito dati reddituali falsi allo scopo di dare un mantenimento di cifra inferiore.
Cosa resta e cosa cambia
Quali differenze ci sono tra separazione e divorzio? Con la separazione viene meno l’obbligo della convivenza e della fedeltà coniugale. Resta invece obbligatorio il mantenimento dei figli e, se ce ne sono le condizioni, anche dell’ex coniuge. Con la separazione, gli ex coniugi restano eredi l’uno dell’altra e il superstite ha diritto alla pensione di reversibilità al 100% poiché il contratto matrimoniale è ancora in essere.
Con il divorzio, invece, il contratto di matrimonio si scioglie definitivamente tanto che in caso di ripensamento occorre sposarsi nuovamente. Il mantenimento dei figli è ancora contemplato e resta facoltativo quello all’ex coniuge. In caso di morte di uno dei due ex coniugi, il superstite ha diritto a una quota del Trattamento di fine rapporto e della pensione di reversibilità anche nel caso in cui il coniuge deceduto si sia risposato. Condizione indispensabile è aver percepito l’assegno divorzile. La quota dei diversi importi viene stabilita in base alla durata della corresponsione dell’assegno divorzile.
In copertina foto di beauty_of_nature da Pixabay