La presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo sono giunti a un accordo politico riguardo alla direttiva sulla resilienza dei soggetti critici. I lavori proseguiranno ora a livello tecnico con l’obiettivo di finalizzare l’accordo provvisorio sul testo giuridico completo. Tale accordo dovrà essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo prima di passare alla procedura d’adozione formale.
Resilienza dell’UE: la direttiva
La direttiva mira a ridurre le vulnerabilità e a rafforzare la resilienza fisica dei soggetti critici, vale a dire i soggetti che forniscono servizi vitali da cui dipendono i mezzi di sussistenza dei cittadini dell’UE e il corretto funzionamento del mercato interno. Tali soggetti devono, ad esempio, avere la capacità di prepararsi e far fronte a catastrofi naturali, minacce terroristiche, emergenze sanitarie o attacchi ibridi, nonché di proteggersi, rispondere e riprendersi in tali situazioni.
Il testo approvato oggi riguarda i soggetti critici in una serie di settori quali l’energia, i trasporti, la salute, l’acqua potabile, le acque reflue o lo spazio. Alcune disposizioni del progetto di direttiva riguarderanno anche le amministrazioni pubbliche centrali.
Le azioni degli stati membri
Gli Stati membri dovranno dotarsi di una strategia nazionale per rafforzare la resilienza dei soggetti critici, effettuare una valutazione dei rischi almeno ogni quattro anni e individuare i soggetti critici che forniscono servizi essenziali. I soggetti critici dovranno individuare i rischi rilevanti che potrebbero perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali, adottare misure adeguate per garantire la propria resilienza e notificare gli eventi perturbatori alle autorità competenti.
La proposta di direttiva stabilisce inoltre norme per l’individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea. Un soggetto critico è considerato di particolare rilevanza europea se fornisce un servizio essenziale a sei o più Stati membri. In questo caso, gli Stati membri possono invitare la Commissione a organizzare una missione di consulenza o essa stessa può proporre, con l’accordo dello Stato membro interessato, di valutare le misure predisposte dal soggetto interessato per adempiere agli obblighi connessi alla direttiva.