In primis c’è dunque il recupero di ben 14 mila alloggi di cui 2mila destinati ai meno abbienti e questo comporterà l’utilizzo dei primi 468 milioni. Entro il 30 giugno troveranno approvazione, a detta anche del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Maurizio Lupi, le procedure di alienazione degli immobili appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari, i cui proventi saranno impiegati per la realizzazione di nuovi edifici residenziali pubblici. Alle Regioni e ai Comuni andranno il resto dei fondi allo scopo difavorire l’edilizia sociale nel rispetto del risparmio energetico. Si pensa ad interventi di ristrutturazione edilizia ma anche alla creazione di servizi come attività commerciali per favorire l’integrazione sociale degli inquilini più bisognosi.
Per “cedolare secca” si intende l’imposta che il locatore può pagare se vuole chiudere il conto una volta per tutte sia con Irpef (e le addizionali comunale e regionale) dovuta sui canoni d’affitto incassati sia con le imposte di registro e di bollo (che quindi non pagherà) da versare al momento della registrazione del contratto di locazione (o della sua proroga o risoluzione). In pratica, il locatore può, attraverso la cedolare secca, evitare di dichiarare gli affitti nel 730 o in Unico, rinunciando però all’aggiornamento del contratto sulla base degli adeguamenti Istat dell’indice dei prezzi al consumo. L’opzione della cedolare secca è riservata alle sole persone fisiche e può essere esercitata per le categorie catastali da A1 a A11 (eclusa la A10)locate a uso abitativo e relative pertinenze. La riduzione dell’aliquota dal 15 al 10% per il periodo 2014-2017, favorirà l’immissione sul mercato degli alloggi sfitti e converrà ovviamente a chi ha un imponibile Irpef più elevato e che perciò pagherebbe di più in termini di imposte. Previsti una serie di vantaggi anche per chi vuole locare alloggi sociali nuovi o ristrutturati, i cui redditi non concorreranno a formare redditi di impresa ai fini Irpef, Ires e Irap nella misura del 40% per un periodo che al massimo può durare 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori. Possibilità di riscatto per l’inquilino trascorsi almeno 7 anni dalla stipula del contratto di locazione con un duplice vantaggio: la corresponsione dell’Iva all’ex locatore al momento finale del riscatto anziché dall’inizio così come per il rinvio della tassazione Ires e Irap sui corrispettivi delle cessioni.