L’istituzione dei cosiddetti Registri comunali della bigenitorialità, discussa anche in molti enti locali emiliano-romagnoli, è “certamente significativa sotto il profilo culturale, ma sembrerebbe più volta a tutelare i diritti degli adulti che quelli dei minori coinvolti, per i quali, ai fini pratici, non cambierebbe molto”. Questo perchè “tale ottica presenta il rischio di contribuire ad aumentare il livello di conflittualità tra i genitori con ricadute sul minore stesso, che si vedrebbe così coinvolto in ulteriori dinamiche oppositive”.
A sostenerlo è Luigi Fadiga, Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, il cui parere sulla vicenda è stato richiesto in via ufficiale da più di un Comune: in particolare, secondo Fadiga è criticabile “il fatto che alcuni dei Registri già istituiti prevedano che l’iscrizione possa essere richiesta anche da un solo genitore senza il consenso dell’altro e che la cancellazione possa avvenire solo su richiesta del primo”. Inoltre, rimarca il Garante, “in taluni casi è prevista la possibilità di comunicare i dati del registro anche a soggetti non pubblici quali gli Ordini professionali”.
Nel Registro della bigenitorialità vengono iscritti i dati anagrafici del figlio e dei due genitori; è attivabile indistintamente da uno dei due genitori, a condizione che sia titolare della responsabilità genitoriale, e obbliga chiunque lavori con i minori a mandare eventuali comunicazioni ad ambedue i genitori: il primo Comune in Italia a introdurlo è stato Parma, nel maggio 2014, seguito poi da San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, nel novembre dello stesso anno.
In ogni caso, sottolinea il Garante, “il concetto di bigenitorialità era stato certamente già rafforzato dalla riforma del 2006 che prevede che i figli siano affidati prioritariamente ad entrambi i genitori e, soltanto se l’affidamento condiviso sia di pregiudizio all’interesse del minore, ad uno solo di essi”. Inoltre, prosegue, “il diritto del minore a mantere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori è ora disciplinato da un nuovo articolo del Codice civile, del 2014, che pone sullo stesso piano il diritto del minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore: per realizzare tale finalità, il giudice deve fare esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale del minore”.
È bene quindi ricordare, conclude la figura di Garanzia dell’Assemblea legislativa regionale, che “rientra esclusivamente nella potestà dei giudici quella di stabilire le misure che assicurano l’esercizio condiviso delle responsabilità genitoriali prediligendo sempre, in sede di giudizio, l’interesse e la protezione del minore rispetto alle esigenze degli adulti”.