Il randagismo è una piaga che non sempre i comuni e le Asl affrontano con la dovuta efficacia, tanto che sono quotidiani i danni subiti da automobilisti e motociclisti in conseguenza del passaggio improvviso di cani abbandonati o nel caso dei pedoni a causa del loro morso o delle loro aggressioni.
Sono persuasive in tal senso tutte le decisioni che attribuiscono una specifica responsabilità ai vari enti in tema di danni connessi al randagismo per determinare una lotta più convincente al fenomeno. L’ultima che vale la pena di segnalare è la sentenza della Corte di Cassazione che ha ritenuto responsabili dello scontro stradale fra un cane randagio e un motociclista, caduto in seguito al passaggio di una cane randagio, l’Azienda sanitaria e il Comune.
Semplicemente quel cane non doveva vagare per quella strada. L’amministrazione comunale, in tali casi, non può essere esonerata da responsabilità in virtù del principio che la rende responsabile dei danni conseguenti alle condotte omissive per comportamenti dovuti. Da ciò discende che l’ente locale deve risarcire i danni patiti dal motociclista aggredito dal cane randagio durante la marcia del mezzo, poiché l’amministrazione locale è obbligato, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza.