Addio progressivo agli attestati di rischio cartacei. Entra in vigore il Regolamento dell’IVASS che corona le modifiche legislative degli ultimi anni legate alla scadenza delle polizze (non più con rinnovo automatico) e al rilascio degli attestati di rischio contenenti, tra le altre, informazioni sulla classe di merito maturata.
Per le polizze r.c.auto in scadenza gli attestati di rischio sono consegnati al contraente/assicurato esclusivamente per via telematica, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto. In precedenza questa modalità era possibile solo come facoltà alternativa al classico invio cartaceo. L’obbligo si considera assolto con la messa a disposizione nell’area riservata del sito web dell’impresa di assicurazione, alla quale ogni contraente può accedere per visionare informazioni sulla propria posizione assicurativa. Ogni impresa può prevedere modalità di consegna alternative da attivarsi su richiesta del cliente (per esempio invio via e-mail).
Il primo anno di applicazione è in realtà una fase transitoria, necessaria per “costruire” la banca dati telematica degli attestati. Prima di tutto per tale periodo di tempo le imprese di assicurazione sono tenute ad avvisare i contraenti riguardo a questa novità, in occasione della comunicazione annuale relativa alla scadenza della polizza che ricordiamo deve essere inviata con un preavviso minimo di 30 giorni. Le informazioni devono riguardare le modalità di accesso alle aree riservate sul sito web della compagnia assicuratrice e le modalità di consegna telematica dell’attestato di rischio.
Le polizze r.c.auto scadono annualmente senza rinnovo automatico, quindi è diventato più facile per l’assicurato cambiare compagnia assicuratrice. In questi casi, e già dallo stesso anno, era previsto il passaggio telematico degli attestati da una compagnia all’altra, con contatto diretto tra la vecchia e la nuova compagnia; col nuovo Regolamento il concetto viene ulteriormente ribadito, specificando che in caso di attivazione di un nuovo contratto NON sono ammesse modalità di trasmissione diverse, a prescindere dalle quelle utilizzate dalla compagnia per consegnare l’attestato all’assicurato (consegna che può avvenire con modalità alternative, come già detto, avendo scopi essenzialmente informativi).
Solo in casi particolari relativi alla mancanza dei dati e/o dell’attestato nella relativa banca dati, l’assicurato può essere coinvolto con richiesta di dichiarazioni e informazioni utili a ricostruire la posizione assicurativa, ma le compagnie hanno in ogni caso facoltà -e onere- di effettuare ricerche di documentazione utile anche allo scopo di verificare le dichiarazioni del contraente