La società in nome collettivo (s.n.c.) è disciplinata dagli articoli 2291 e seguenti del Codice civile.
E’ una società che, assieme alla società in accomandita semplice, è di forma commerciale. Può avere ad oggetto una società commerciale, a differenza della società semplice, ma nulla impedisce che possa trattarsi anche una società agricola.
Con riferimento alla responsabilità per le obbligazioni sociali, la disciplina è quasi completamente identica a quella della società semplice salvo che nella S.n.c. eventuale patto di limitazione della responsabilità che intercorre tra i soci e la società in nome collettivo non è mai opponibile nei confronti dei terzi, avrà quindi una valenza esclusivamente interna tra i soci.
Società costituita per fatti concludenti
Una società di persone ad accezione dell’accomandita semplice può essere costituita per fatti concludenti. Ovvero per comportamenti, ma anche attraverso una manifestazione contrattuale solo verbale. In questo caso si parla di società di fatto. A seconda dell’oggetto agricolo o commerciale, è disciplinata in via residuarle dalle norme sulla società semplice nel primo caso e dalle norme sulla società in nome collettivo nel secondo caso oggetto commerciale.
La mancata registrazione della società in nome collettivo
La mancata registrazione della società in nome collettivo è disciplinata dall’articolo 2297 del Codice civile. Il primo comma dell’articolo afferma che “fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese i rapporti tra la società e i terzi ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice”. Questo significa che quando la S.n.c. non si iscrive nel registro, è definita società irregolare, ovvero non conforme agli adempimenti e alle formalità pubblicistiche.
Le norme che disciplinano i rapporti tra la società e i terzi, sia creditori sociali ma anche creditori particolari o personali del socio, per alcuni profili come il cosiddetto beneficio di escussione e il trattamento del creditore particolare del socio cambiano tra società semplice da un lato e società in nome collettivo e in accomandita semplice dall’altro.
Nelle S.n.c. e in accomandita semplice la dove non sono iscritte e quindi irregolari, riguardo al funzionamento del beneficio di escussione e il trattamento del creditore particolare del socio le regole vanno rintracciate nelle norme relative alla società semplice.
Da questo punto di vista, sui vari effetti dell’iscrizione al registro delle imprese, si parla di efficacia normativa. Ovvero si intende quella situazione in cui l’iscrizione a registro imprese o mancata iscrizione fa cambiare parzialmente il regime che si applica all’imprenditore. Parliamo di imprenditore in nome collettivo e accomandita semplice, che sono disciplinate in modo parzialmente diverso a seconda che si siano iscritte oppure no. Questo modo parzialmente diverso riguarda i rapporti con i terzi.
Il beneficio di escussione
Il socio di una società regolare potrà invocare il beneficio di escussione semplicemente chiedendo al creditore di dimostrare che ha già escusso infruttuosamente il patrimonio sociale. Oppure, secondo un orientamento giurisprudenziale abbastanza consolidato, dimostrare che nel patrimonio sociale non c’è nulla, o comunque non ci sono beni sufficienti per soddisfarlo. Il che renderebbe inutilmente costoso dare inizio a un procedimento di escussione.
Questo nella società regolare. Nella società semplice e nella società irregolare il socio dovrà fare qualcosa di più. Dovrà indicare i beni sociali su cui il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
Questa è la prima differenza di trattamento tra una s.n.c. e accomandita semplice regolare e una irregolare.
Il creditore personale del socio
La seconda differenza di trattamento riguarda il regime del creditore personale del socio.
Nella società semplice il creditore personale del socio non può chiedere la liquidazione della quota finché la società dura. Può agire sugli utili spettanti al suo debitore socio nonché compiere atti conservativi. Però se dimostra che il patrimonio del suo debitore non è sufficiente anche rima della cessazione della società può chiedere la liquidazione della quota, il che provoca l’esclusione di diritto del socio. Nella S.n.c. regolare e accomandita regolare invece regole diverse, finché dura la società non può mai chiedere la liquidazione della quota. Nella S.n.c. e accomandita irregolari si applicherà la prima regola, quella meno favorevole al socio, relativa alla società semplice.