Il Consiglio Europeo ha adottato nuove norme per consentire ai consumatori che hanno sottoscritto servizi di contenuti online a pagamento nel proprio paese di origine di accedervi quando si recano in un altro paese dell’UE.
Accesso dall’estero agli abbonamenti senza costi supplementari
Il nuovo regolamento migliorerà la competitività promuovendo l’innovazione nei servizi online e attirando un numero maggiore di consumatori. Uno degli obiettivi della strategia per il mercato unico digitale è realizzare un autentico mercato interno per i servizi e i contenuti digitali.
Il regolamento si applicherà ai servizi di contenuti online che sono prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro. I servizi in chiaro, come quelli forniti da alcune emittenti pubbliche, potranno beneficiare del regolamento a condizione che sia verificato il paese di residenza dei loro abbonati.
Attualmente la portabilità transfrontaliera dei servizi online è ostacolata dal fatto che i diritti per la trasmissione di contenuti protetti dal diritto d’autore, come le opere audiovisive nonché i diritti di eventi sportivi ad elevato valore commerciale, sono spesso concessi in licenza su base territoriale. I fornitori di servizi online possono scegliere di essere presenti soltanto in determinati mercati. La fornitura di portabilità transfrontaliera non sarà soggetta a oneri supplementari.
Verifica dello Stato membro di residenza
Le nuove misure assicureranno la parità di accesso dall’estero ai contenuti che sono stati acquistati legalmente o per i quali è stato sottoscritto un abbonamento nello Stato membro di residenza in caso di vacanze, viaggi d’affari o soggiorni di studio di durata limitata.
Per evitare abusi, i fornitori dei servizi verificheranno lo Stato membro di residenza degli abbonati. Le verifiche saranno effettuate nel rispetto delle norme UE in materia di protezione dei dati.
Il fornitore sarà autorizzato a sospendere l’accesso al servizio online qualora l’abbonato non sia in grado di provare il suo Stato membro di residenza.
Gli strumenti di verifica saranno ragionevoli, proporzionati ed efficaci. Consisteranno nell’utilizzare non più di due criteri di un elenco di strumenti di verifica comprendente, ad esempio: carta d’identità, conto bancario o carta di credito; indirizzo di installazione del dispositivo per la fornitura di servizi; pagamento da parte dell’abbonato di un canone per altri servizi; indirizzo ufficiale di fatturazione o indirizzo postale; ecc.
I titolari del diritto d’autore potranno tuttavia autorizzare l’uso dei loro contenuti senza l’obbligo di verifica della residenza dell’abbonato.
Entrata in vigore
Le nuove norme inizieranno ad applicarsi nel primo trimestre del 2018 (nove mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE).
La decisione fa seguito a un accordo raggiunto il 7 febbraio 2017 tra la presidenza maltese e il Parlamento europeo. Il Parlamento ha votato la propria posizione in prima lettura il 18 maggio 2017.
Il regolamento è stato adottato senza discussione in una sessione del Consiglio “Giustizia e affari interni“.