Il Consiglio d’Europa ha approvato il testo del concordato con il Parlamento europeo sulla proposta di direttiva sull’uso dei Passenger Name Record (PNR)per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e dei reati gravi.
“Il compromesso adottato consentirà all’Unione europea di istituire un sistema efficace nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali”, ha detto Etienne Schneider, Lussemburgo vice primo ministro, ministro della sicurezza interna e presidente del Consiglio.
La direttiva ha lo scopo di regolare il trasferimento presso le compagnie aeree agli Stati membri di dati PNR dei passeggeri dei voli internazionali, così come il trattamento di questi dati da parte delle autorità competenti. La direttiva stabilisce che i dati PNR raccolti possono essere trattati solo per la prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
In base alla nuova direttiva, i vettori aerei saranno tenuti a fornire alle autorità degli Stati membri con i dati PNR per i voli in entrata o in partenza dall’UE. Essa consentirà inoltre, ma non obbliga, gli Stati membri a raccogliere dati PNR relativi selezionati voli intra-UE. Ogni Stato membro dovrà istituire una cosiddetta informazione sui passeggeri Unità, che riceverà i dati PNR dai vettori aerei.
Le nuove regole creano una vera e propria normativa UE e contengono disposizioni su:
- finalità per cui i dati PNR possono essere trattati nel contesto dell’applicazione della legge (valutazione pre-arrivo dei passeggeri sulla base di criteri di rischio predeterminati o, al fine di identificare le persone specifiche, l’uso di specifiche indagini / azioni penali; ingresso nello sviluppo di rischio criteri di valutazione);
- scambio di dati tra gli Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi;
- archiviazione (i dati saranno inizialmente conservati per 6 mesi, dopo di che verranno mascherati e conservati per un altro periodo di quattro anni e mezzo, con una procedura rigorosa per accedere ai dati completi);
- protocolli comuni e formati dei dati per il trasferimento dei dati PNR dai vettori aerei alle Unità d’informazione sui passeggeri;
- forti salvaguardie per quanto riguarda la tutela della privacy e dei dati personali, compreso il ruolo delle autorità nazionali di vigilanza e la nomina obbligatoria di un responsabile della protezione dei dati in ogni Unità d’informazione sui passeggeri.