l Tar Lazio annulla la mancata promozione dello studente disabile bocciato a causa del drastico taglio alle ore di sostegno. L’alunno sarebbe stato valutato con gli stessi criteri degli altri compagni, senza prendere in considerazione l’inadeguatezza degli aiuti messi a disposizione dall’amministrazione scolastica
I tagli alla scuola pubblica portano i loro effetti anche in termini di sentenze a sfavore di questa. I giudici del Tar del Lazio con la sentenza 6087/12, emessa dalla sezione terza bis, hanno infatti censurato il comportamento della scuola tenuto in sede di valutazione dello studente disabile, bocciato perché valutato con gli stessi parametri valutativi dei suoi colleghi nonostante la riduzione degli aiuti predisposti dall’ente. Hanno rilevato i giudici del Tribunale Amministrativo, infatti, che l’istituto tecnico frequentato dal giovane alla stregua della generalità delle scuole italiane, causa tagli indiscriminati aveva ridotto da sedici a quattro le ore di sostegno in favore dello studente portatore di handicap. Tale circostanze hanno indotto i giudici all’annullamento del provvedimento afferente la mancata ammissione dell’alunno alla classe superiore: se è giusto valutare il giovane con gli stessi parametri utilizzati per i suoi compagni, non si può certo ignorare l’assoluta inadeguatezza dell’aiuto messo a disposizione dalle istituzioni all’allievo che ha problemi. In sede di accoglimento del ricorso presentato dai genitori del ragazzo con condanna alle spese dell’amministrazione scolastica, il collegio ha rilevato che le insufficienze riportate nelle prove di verifica, sanzionate dal consiglio di classe con la bocciatura, sono riconducibili alla drastica riduzione delle ore di sostegno a favore del giovane. La domanda a tal proposito nasce spontanea: in tali casi i magistrati possono sostituirsi ai docenti? La risposta è affermativa nel caso in cui l’insufficienza dei mezzi di aiuto apprestati dall’istituzione scolastica risulta del tutto evidente. La corte ha rilevato, infatti, come l’inadeguatezza risulta certamente sindacabile dalla giurisdizione amministrativa: l’effettiva consistenza della attività di sostegno deve essere ritenuta di indispensabile e precipua rilevanza nel piano educativo.