Si riduce l’Iva sulle piante di basilico, rosmarino e salvia, per l’origano a rametti e sul tartufo mentre viene scongiurato il raddoppio dell’imposta su basilico, rosmarino e salvia freschi. Si è risolto positivamente il caso delle aliquote sulle aromatiche che per diversi mesi hanno tenuto con il fiato sospeso i produttori, dopo l’avvio di una procedura d’infrazione da parte dell’Unione Europea. L’Ue, in sostanza, aveva chiesto all’Italia di alzare l’Iva al 10 per cento su basilico, rosmarino e salvia destinati alla vendita. Un rischio contro il quale Coldiretti è intervenuta con una serie di proposte che sono state recepite dalla Legge Europea apena pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
L’art. 21 modifica le aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino, alla salvia freschi destinati all’alimentazione ma anche per quelle relative alle piante allo stato vegetativo della stessa specie. In particolare, la norma scongiura il passaggio dell’aliquota Iva al 10% per basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all’alimentazione e la fissa nella misura del 5%. L’Iva sulle piante di basilico, rosmarino e salvia scende dal 10% al 5 %, mentre quella sull’origano a rametti o sgranato passa addirittura dal 22% al 5%.
Ma la nuova Legge Europea prevede importanti novità anche per quanto riguarda i tartufi, la cui aliquota viene abbassata dal 22% al 10%, viene eliminato il meccanismo dell’autofatturazione con iva indetraibile per gli acquisti dai raccoglitori occasionali; per questi ultimi viene introdotto un nuovo sistema di tassazione.
L’art. 29, in particolare, introduce, ai fini delle imposte sui redditi, un regime di ritenuta alla fonte a titolo d’imposta per i raccoglitori occasionali di tartufi non in possesso di partita Iva, da applicarsi nella misura del 23 per cento commisurata all’ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Su quest’ultimo aspetto, bisogna ricordare che la ritenuta sui proventi finanziari è attualmente fissata al 26 per cento o quella su altre tipologie di prestazioni occasionali è pari al 20 per cento ma con un successivo obbligo dichiarativo al fine di assoggettare a tassazione (alle aliquote “normali”) l’intero corrispettivo. La nuova norma sui raccoglitori di tartufi elimina, invece, ulteriori oneri in termini di adempimenti, introducendo una ritenuta a titolo di imposta la quale assolve integralmente e definitivamente allo scopo di assoggettare i proventi incassati ad un’equa imposizione. La suddetta disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.