La Corte di Cassazione ha fatto il punto in materia di transito dei disabili muniti di contrassegno per invalidi nelle Zone a Traffico Limitato.
Sono migliaia, infatti, i verbali che continuano ad essere elevati nei confronti dei diversamente abili che per ovvie necessità deambulatorie sono costretti ad essere trasportati all’interno dei centri urbani in cui la circolazione è limitata, nonostante siano muniti di apposito pass, mentre sono tanti i comuni che insistono a sanzionare e a non revocare autonomamente i verbali una volta esibito il relativo contrassegno.
Spesso si tratta di decine di verbali a carico dello stesso portatore di handicap che si trova costretto ingiustamente a difendersi come nel caso giunto sino alla Suprema Corte, nel quale un cittadino si era visto notificare ben 21 multe dal Comune di Busto Arsizio e dopo una battaglia giudiziaria che lo aveva riconosciuto soccombente prima innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio, poi vittorioso innanzi al Tribunale dello stesso comune e poi nuovamente in Cassazione, ha visto definitivamente riconosciute le proprie ragioni.
Per i giudici di legittimità se nella Ztl può circolare un veicolo adibito al trasporto pubblico al solo fine del prelievo e dell’accompagnamento, sarà legittimo anche il transito al possessore del permesso invalidi.
La multa per circolazione nella Ztl dev’essere, pertanto, annullata, non avendo rilievo l’obbligo di comunicazione del transito entro le 48 ore successive che ha il solo scopo di evitare la notifica delle contravvenzioni agli utenti legittimati all’accesso, agevolando la velocità dei controlli da parte dell’amministrazione.