E’ stato depositato, da parte delle associazioni provinciali dei Proprietari e degli Inquilini, il nuovo accordo territoriale relativo ai canoni di locazione concordati per la Città di Napoli, così come previsto dall’articolo 2 comma 3 della legge 431/98, sottoscritto il 19 maggio 2015.
La finalità di tali accordi è quella di produrre sul territorio la disponibilità di alloggi da locare ad un canone calmierato (prezzo inferiore a quello di mercato), in modo tale da far incontrare domanda ed offerta. Lo svantaggio per il proprietario, derivante dal minor fitto introitato, è controbilanciato dalla possibilità di ottenere alcuni vantaggi fiscali.
L’Amministrazione comunale ha sempre creduto nel rilancio di questo strumento, svolgendo sin dal primo momento un ruolo di mediazione e facilitazione con le Associazioni per la sottoscrizione dei nuovi accordi, il cui predente risaliva al 2003 – con previsione di canoni non più attuali e che aveva fatto scomparire tale tipologia di affitto dal territorio. Tutto ciò è stato accompagnato dall’introduzione (già dal 2012) di un’imposta IMU agevolata per i proprietari: 8 per mille (6,6 per mille qualora il fitto concordato avvenisse con giovani coppie, anche di fatto).
“Oggi è un giorno importante per la Città di Napoli – dichiara l’Assessore Palma – perché offriamo alle famiglie napoletane, non proprietarie di case, un,opportunità importante per ottenere un consistente risparmio sulla principale voce di spesa del proprio budget”.
“Vogliamo proseguire le nostre politiche in tale direzione – continua l’Assessore Palma – e pertanto abbiamo proposto al Consiglio comunale di introdurre per il 2015 un’aliquota agevolata ( 8 per mille) per quei proprietari che decideranno, su proposta dell’inquilino, di ridurre il canone di almeno il 15% del valore attuale. Stesso provvedimento sarà adottato anche per le botteghe (categoria catastale C1), anch’esse fortemente colpite dalla crisi, con riduzione in questo caso di almeno il 20% del canone”
SCHEDA NUOVI CANONI DI LOCAZIONE CONCORDATI
Strumento introdotto dall’articolo 2 comma 3 della L. 431/98, che recita:
“3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell’area territoriale interessata.”
Il comma 5 invece definisce le caratteristiche della locazione (anni 3 + 2)
Disciplina degli accordi regolata con D.M. 30/12/2002
Finalità accordi: produrre sul territorio la disponibilità di abitazioni (incontro tra domanda e offerta) da locare ad un canone calmierato (inferiore a quello di mercato). Lo svantaggio per il proprietario è controbilanciato dalla possibilità di ottenere una serie di vantaggi fiscali.
L’accordo territoriale precedente è stato sottoscritto nell’anno 2003.
Considerazioni: poco utilizzato negli ultimi anni perché con tariffe non corrispondenti più ali valori di mercato. Gli incentivi fiscali non risultavano sufficienti a sopperire alla perdita di rendita.
Per cercare di rinnovare gli accordi, l’Amministrazione comunale ha svolto quel ruolo che la legge ci assegna:
– mediazione e incontro delle associazioni di categoria;
– benefici fiscali. Introduzione di una doppia aliquota Imu agevolata per incentivare l’incontro tra domanda e offerta. 8 per mille per tutti i canoni concordati e 6,6 per mille qualora il fitto concordato avvenisse con giovani coppie (meno di 35 anni e sposate/coppie di fatto da meno di 5).
Successivamente anche il Governo ha migliorato le condizioni fiscali del canone concordato, prevedendo in particolare:
– una cedolare secca al 10 % (invece del 23%) sul prezzo concordato del fitto, eliminazione addizionali.
– esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e imposta di bollo dovute per le registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
Ancor più nel dettaglio, sono previste le seguenti agevolazioni fiscali:
PER IL PROPRIETARIO:
1 Alla riduzione forfettaria del reddito derivante dal canone di locazione stabilito secondo la legge 431/98 articolo 2, comma 3 e articolo 5, comma 2, pari al 15%, si aggiunge un’ulteriore riduzione del 30%. In pratica l’imposta va calcolata sul totale del canone concordato ridotto del 40,5%.
2 Riduzione del 30% dell’imposta di registro sui contratti di locazione.
PER L’INQUILINO:
Se intestatario del solo contratto di locazione di cui alla legge 431/98, articolo 2, comma 3 (immobile adibito ad abitazione principale):
1 Detrazione dell’imposta per i redditi derivanti dall’Irpef di € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71. Oppure, detrazione dell’imposta per i redditi derivanti dall’Irpef di € 247,90 se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,71, ma non superiore a € 30.987,41.
2 Riduzione del 30% dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 431/98, articolo 2, comma 3.
In più l’Amministrazione comunale ha proposto al Consiglio Comunale l’introduzione per l’anno 2015, rispondendo alle stesse finalità, un’aliquota agevolata dell’8 per mille per i proprietari che concederanno una riduzione di almeno 15% sul fitto attuale.
Analogamente si introdurrà lo stesso meccanismo per le botteghe (Categoria C1) con riduzioni del canone del 20%.
Il governo italiano ha previsto l’esenzione da imposte di registro per la chiusura ed il nuovo contratto.