(Adnkronos) – Arriva il disegno di legge sulla beneficenza, ribattezzato da alcuni ‘legge Ferragni’. Il testo, in possesso dell’Adnkronos, approderà giovedì prossimo sul tavolo del Consiglio dei ministri. Prevede multe da 5mila a 50mila euro per chi viola le disposizioni previste dalla legge. Il provvedimento, composto da 5 articoli, arriva dopo l’inchiesta sul pandoro-gate che coinvolto l’influencer Chiara Ferragni.
Sulle confezioni dei prodotti, i cui proventi sono in parte destinati a scopi di beneficenza, vanno indicati: “Il soggetto destinatario dei proventi della beneficenza, le finalità a cui sono destinati i proventi della beneficenza, l’importo complessivo destinato alla beneficenza se predeterminato” oppure, nel caso in cui non lo sia, “la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati alla beneficenza per ogni unità di prodotto”.
La multa -dai 5mila ai 50mila euro- sui siti di chi è ‘pizzicato’ dall’Antitrust, sia del produttore sia dell’influencer che ha pubblicizzato il prodotto. Non solo. Anche l’Antitrust provvederà a darne notizia, passando anche dai media.
Al comma 3 dell’articolo 4 -concernente ‘controlli e sanzioni’- è infatti messo nero su bianco che “l’Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica, anche per estratto, i provvedimenti sanzionatori adottati su una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, sul sito del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più quotidiani, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese del produttore o del professionista”.
Guai per chi pensa di farla franca, ignorando al misura. “In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma – recita infatti la norma -, l’Autorità applica una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro”. Prima di mettere in vendita prodotti i cui proventi sono in parte destinati alla beneficenza, “il produttore o il professionista” deve comunicare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato alcune informazioni, ovvero: il soggetto e le finalità destinatarie dei proventi, oltre all’importo che va in beneficenza e “il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell’importo destinato alla beneficenza”.
“Entro tre mesi dalla scadenza del termine” il produttore o il professionista “comunica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il versamento dell’importo destinato alla beneficenza”, si legge ancora nel testo.
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