Nella lotta alle ludopatie arriva un’importante decisione della giurisprudenza amministrativa che statuisce la legittimità della riduzione dell’orario di apertura delle sale da gioco con apposita ordinanza del sindaco.
Il Comune può emettere provvedimenti restrittivi perché atti del genere non investono la materia dell’ordine pubblico riservata allo Stato ma quella della salute pubblica perché va a tutelare la comunità locale in cui il fenomeno del gioco d’azzardo ed in particolare degli ammalati da Gap, la sindrome da gioco d’azzardo patologico, ha raggiunto percentuali drammatiche come rilevabile dai dati del Sert. A stabilire questi importanti principi è la sentenza 2180/17, pubblicata il 16 novembre dalla prima sezione del Tar Lombardia.
Nella fattispecie è stato rigettato il ricorso di una società che gestisce una sala giochi: per i giudici amministrativi, fra l’altro, il diritto alla libera iniziativa economica può essere limitato in nome dell’utilità sociale anche perché il comune ha solo deciso che l’attività deve funzionare fra le 10 e le 22.
Ricorda la corte lombarda che la raccomandazione 2014/478/Ue ha tracciato la rotta sulla tutela dei consumatori dai rischi della ludopatia, mentre il decreto Balduzzi 158/12 ha inserito le misure di contrasto alla sindrome Gap tra i livelli essenziali di assistenza del sistema sanitario nazionale.
Nel comune in questione, inoltre, E l’Asl ha aperto uno sportello d’ascolto presso il centro anziani raccogliendo le confessioni dei giocatori incalliti e le proteste delle famiglie sul territorio. In definitiva, l’ordinanza del sindaco è volta solo a salvaguardare la salute dei cittadini esercitando il potere stabilito dall’articolo 50 comma 7 del Tuel (Testo Unico Enti locali).