Il Consiglio europeo ha rinnovato il cosiddetto elenco dei terroristi dell’UE, che elenca persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive al fine di proseguire la lotta al terrorismo. Le 14 persone e 21 gruppi ed entità nell’elenco sono soggetti al congelamento dei loro fondi e di altre attività finanziarie nell’UE. È inoltre vietato agli operatori dell’UE mettere a loro disposizione fondi e risorse economiche.
Lotta al terrorismo: gli strumenti dell’Ue
Il Consiglio ha il potere di stabilire un elenco UE e di imporre misure restrittive correlate ai sensi della posizione comune 2001/931 / PESC del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio.
Il Consiglio prima ha istituito l’elenco come attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1373/2001 che ha seguito gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. E’ del cliente l’elenco a intervalli regolari, e almeno ogni sei mesi, sulla base di un regolare scambio di informazioni tra Stati membri su nuovi fatti e sviluppi relativi agli elenchi.
Questo regime di sanzioni è separato dal regime dell’UE che attua le risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011) e 2253 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e prende di mira Al-Qaeda e ISIL / Da’esh. L’UE ha anche un proprio regime sanzionatorio che consente all’UE di applicare autonomamente sanzioni all’ISIL / Da’esh e ad Al-Qaeda e alle persone ed entità associate o che li sostengono.