Il Consiglio Europeo ha deciso all’unanimità di respingere un progetto di elenco, presentato dalla Commissione, che individua 23 “paesi terzi ad alto rischio” nel settore del riciclaggio dei proventi e finanziamento del terrorismo.
Lotta al finanziamento del terrorismo: la quinta direttiva
In una dichiarazione il Consiglio giustifica la sua decisione adducendo che “non può sostenere l’attuale proposta che non è stata elaborata mediante un processo trasparente e resiliente tale da incentivare attivamente i paesi interessati ad agire con risolutezza, rispettando al tempo stesso il loro diritto di essere ascoltati“.
La Commissione dovrà proporre ora un nuovo progetto di elenco di paesi terzi ad alto rischio che tenga conto delle preoccupazioni degli Stati membri.
La quinta direttiva in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo sancisce l’obbligo di individuare le giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’UE.
L’elenco viene redatto per proteggere il sistema finanziario dell’UE dai rischi di riciclaggio dei proventi e finanziamento del terrorismo provenienti da paesi terzi. Le banche e le altre istituzioni finanziarie devono pertanto essere più vigili ed effettuare controlli supplementari nel contesto di operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.
Lotta al finanziamento del terrorismo: contesto procedurale
La Commissione ha il potere di adottare un atto delegato che stabilisce un elenco di paesi terzi ad alto rischio. Questo elenco è redatto sulla base di pertinenti valutazioni effettuate o relazioni stilate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali, quali il Gruppo di azione finanziaria internazionale.
L’atto delegato può entrare in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla notifica dell’atto.
Per sollevare obiezioni il Consiglio deve raggiungere una maggioranza qualificata rafforzata, corrispondente al 72% degli Stati membri che rappresentano il 65% della popolazione dell’UE.