(Adnkronos) – Un ripensamento che contrasta con la legge e che estende il campo di applicazione di una tassa di scopo, a discapito dei concessionari delle scommesse. Con una sentenza pubblicata, il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha accolto il ricorso dei concessionari e annullato gli atti impugnati con i quali l’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane aveva intimato agli operatori il pagamento di importi integrativi del prelievo Salvasport introdotta dal Decreto Rilancio nel 2020 per sostenere lo sport.
E’ quanto scrive in una nota LOGiCO, la Lega Operatori di Gioco su Canale Online. Secondo il massimo giudice amministrativo la richiesta contrasta con le indicazioni del legislatore che, nel prevedere il prelievo, ha indicato anche la complessiva entità del fondo.
L’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane aveva, in un primo momento, interpretato correttamente il significato della legge, indicando, 40 milioni di euro per l’anno 2020 e in 50 milioni di euro per l’anno 2021, il monte complessivo da raggiungere, salvo poi tornare sui suoi passi e richiedere il pagamento di ulteriori somme, pretendendo l’applicazione della tassa dello 0,5% sul “raccolto” del gioco per tutto il periodo di riferimento.
Le nuove determinazioni erano state emanate a seguito di ‘interlocuzioni’ dell’Agenzia con la Ragioneria di Stato, secondo le quali non sarebbe esistito alcun monte complessivo rispetto alla tassa. “Come avevamo anticipato un anno fa – commenta Moreno Marasco presidente di LOGiCO (Lega Operatori di Gioco su Canale Online) – la vicenda si chiude con una secca bocciatura, già abbondantemente annunciata e un dispendio di tempo e denaro anche pubblico.
Bocciato tentativo Adm su prelievo Salvasport
Occorre ricordare peraltro che questa tassa calcolata non sugli effettivi fatturati delle aziende ma sulla raccolta complessiva (comprendente quindi anche le vincite) ha colpito principalmente i giocatori. Siamo certi che il nuovo corso dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane saprà gestire in maniera diversa i rapporti con i concessionari e chiudere una stagione di inutile e controproducente conflittualità”.
Nelle motivazioni il Consiglio di Stato ha ricordato che la tassa era stata introdotta “in via di decretazione d’urgenza per far fronte all’emergenza economica insorta a seguito della chiusura e delle restrizioni alle attività economiche, con lo scopo di reperire le risorse necessarie per finanziare le misure di sostegno e di rilancio dell’economia e del settore sportivo” quindi non per finanziare la spesa pubblica in generale.
Il Consiglio di Stato ha poi sottolineato “la necessità che l’attività di riscossione sia esercitata entro un quadro di plausibile certezza”, nell’ottica di bilanciare gli interessi contrapposti. Il Tar del Lazio aveva respinto i ricorsi dei concessionari ma oggi il Consiglio di Stato ribalta la decisione del giudice amministrativo di primo grado accogliendo i ricorsi dei concessionari per violazione di legge ed eccesso di potere.
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