Le presunzioni tributarie non rappresentano degli elementi di prova nel processo penale, ma vanno considerate solo dei meri indizi.
Questo è il principio affermato da una recentissima pronuncia della Suprema Corte (Sentenza nr.30890/15 della Corte di Cassazione, Sez. III Penale, del 23.06.2015, depositata il 16.07.2015), secondo la quale le presunzioni tributarie non vengono ritenute idoneee – diversamente dal processo tributario – a fondare una decisione di tipo penale.
Nel caso esaminato dalla Corte, due contribuenti, di fatto residenti all’estero, risultavano indagati per l’emissione di fatture false oltre che per altri reati. Nei primi due gradi di giudizio venivano ritenuti colpevoli e condannati anche attraverso l’erroneo riconoscimento da parte dei giudici delle presunzioni tributarie quali veri elementi di prova. Avverso la sentenza di secondo grado, quindi, i contribuenti proponevano ricorso in Cassazione lamentando appunto che i giudici d’appello avevano determinato la loro responsabilità esclusivamente sulla base di una mera presunzione di natura tributaria. La Corte di Cassazione, dunque, ha ritenuto meritevole di accoglimento quest’ultimo motivo.
In particolare, viene sancito un importante principio: “le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza all’esistenza della condotta criminosa”. Secondo i giudici, quindi, le presunzioni non rappresentano alcuna prova di una condotta criminosa ma possono essere valutate solo come meri indizi che devono trovare necessariamente oggettivi riscontri da altri elementi di prova.
In conclusione, quindi, è possibile affermare che in tema di reati la prova non può essere portata da sole circostante presuntive ma bensì il giudice può farne ricorso soltanto se rafforzate da ulteriori elementi di prova.