Il Governo ha approvato in seconda lettura cinque decreti legislativi che tornano in Parlamento per il parere definitivo e la conclusiva approvazione entro fine mese. Le principali modifiche riguardano il processo tributario, anche alla luce del mio progetto di legge, nonché il sistema sanzionatorio e le procedure di riscossione.
Contenzioso tributario
L’immediata esecutività delle sentenze riguarda quelle aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo, oppure un’azione di restituzione di tributi in favore del contribuente e, dopo il parere delle Commissioni parlamentari, anche quelle emesse su ricorso della parte avverso gli atti relativi alle operazioni catastali. E’ questa la principale novità del provvedimento. Per quanto riguarda l’esecutività delle sentenze in favore dell’Amministrazione, resta il meccanismo della riscossione frazionata del tributo per non aggravare la situazione dei contribuenti. Per l’immediata esecutività delle sentenze a favore del contribuente, per pagamenti di somme superiori a 10.000 euro, può essere richiesta idonea garanzia il cui onere graverà comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio.
Per ridurre il contenzioso tributario viene potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro. Con il presente decreto il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc.) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse. Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione. Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora riguardava solo le cause di primo grado).
La tutela cautelare viene estesa a tutte le fasi del processo tributario. Ciò comporta che: a) il contribuente può sempre chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di un danno grave; b) le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile.
Riforma del sistema sanzionatorio
Il decreto legislativo rivede il sistema sanzionatorio penale e amministrativo secondo il principio della proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti. In sostanza, l’obiettivo è quello di giungere ad un sistema che tenga conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi. Sono invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti.
Tra le novità introdotte con il secondo esame preliminare, vi è la specificazione che il nuovo regime penale si applica subito dall’entrata in vigore del provvedimento, mentre il nuovo regime delle sanzioni amministrative si applica dal primo gennaio 2017.
Accogliendo le osservazioni dei pareri parlamentari si segnala, per l’omessa dichiarazione, l’introduzione della norma che aumenta la pena per il sostituto di imposta (si passa da un minimo di un anno ad un massimo di 3 anni, a un minimo di un anno e mezzo ad un massimo di 4 anni).
FRODE FISCALE: viene dettagliata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno quando
a) si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento;
b) il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti. Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni.
Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale. Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). Si configura la frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.
DICHIARAZIONE INFEDELE: la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.
OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA: il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative. Le nuove disposizioni penali hanno effetto retroattivo.
SANZIONI AMMINISTRATIVE: il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’iva e la riscossione dei tributi. L’obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell’adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%. È prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato.
Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione
Il provvedimento punta a creare un sistema di riscossione che favorisca l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso forme di rateizzazione più ampie e vantaggiose. Anche l’erario potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità semplificate.
La novità principale, introdotta accogliendo le indicazioni contenute nei pareri parlamentari, riguarda l’eliminazione della norma che prevedeva, in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, il pagamento ‘’degli interessi sugli interessi’’(anatocismo) e gli interessi sulle sanzioni.
Recependo la richiesta del Parlamento, per agevolare ulteriormente i contribuenti è stato portato da 5 a 7 giorni il ritardo di versamento che rientra nel ‘lieve inadempimento’ e che non porta quindi alla decadenza dal beneficio della rateizzazione. Confermata la norma che riconosce il ‘lieve inadempimento’ (e relativa rateizzazione) nei casi di minore versamento fino al 3% del dovuto con il limite massimo di 10.000 euro. Un’altra novità del decreto legislativo riguarda gli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, che con il decreto sostituiscono l’aggio per i concessionari della riscossione e che non possono superare il 6% del riscosso (oggi l’aggio è dell’8%). In attuazione di quanto richiesto dalle Commissioni parlamentari è stata inserita una norma transitoria che garantisce il vecchio regime per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2015. Viene poi previsto che nel passaggio tra il vecchio e il nuovo regime sia garantito ad Equitalia il pareggio di bilancio con la differenza a carico degli ordinari stanziamenti del bilancio dell’Agenzia delle Entrate (fino ad un massimo di 40 milioni nel 2016, fino a 45 milioni nel 2017, fino a 40 milioni nel 2018).
Sempre su indicazione del Parlamento viene ulteriormente ampliato l’utilizzo della posta elettronica certificata nelle procedure di notifica delle cartelle al posto della raccomandata. La notifica attraverso la PEC potrà essere effettuata alle persone fisiche che ne fanno richiesta mentre per le imprese e i professionisti il ricorso alla posta certificata è obbligatorio.
Confermate le norme che prevedono, in caso di definizione concordata dell’accertamento, il pagamento in quattro anni (anziché tre come avviene attualmente), con un minimo di otto rate e un massimo di sedici. Per le somme iscritte a ruolo l’agente della riscossione può concedere dilazioni nel pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in una situazione temporanea di difficoltà. Per somme superiori a 50.000 euro la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata documentazione.