L’estinzione di un trattato, ovvero di un accordo internazionale preso da due o più soggetti internazionali come possono essere gli Stati o le organizzazioni internazionali, comporta la cessazione di un qualunque effetto giuridico del trattato, che non è più in vigore e dunque non deve essere osservato dalle parti. In alcuni casi, non si arriva a una totale estinzione del trattato ma a una sospensione, in modo tale che possa essere riaperta una negoziazione volta a modificare quei punti del trattato possono causarne l’estinzione. La Corte internazionale di giustizia, istituita nel 1945 dalle Nazioni Unite, tende a cercare di evitare che si arrivi all’estinzione di un trattato. La sospensione è un istituto giuridico che si è andato a creare al fine di inquadrare il diritto internazionale in una dimensione di sviluppo progressivo, volto così a evitare l’estinzione e a favorire la modifica. In caso di sospensione del trattato, ovviamente questo resta perfettamente valido ma cessa solo temporaneamente di produrre i suoi effetti giuridici.
E’ importante puntualizzare come l’estinzione di un trattato non sia dovuta a una patologia giuridica che lo ha reso invalido, ma quando per un trattato che si è concluso validamente sopraggiungono delle condizioni che lo rendono inadatto e non più applicabile. Questo significa che gli effetti giuridici prodotti da tale trattato prima della sua estinzione sono perfettamente legittimi.
LE CAUSE INTERNE Le cause di estinzione di un trattato internazionale possono essere interne al trattato o cause esterne, che non dipendono dal trattato. Un trattato potrebbe avere una durata prestabilita e quindi essere soggetto a scadenza. Un esempio è quello del trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE), che aveva una durata prevista di cinquanta anni. Un trattato può inoltre contenere una condizione risolutiva che lo porta all’estinzione, come i trattati che prevedono il raggiungimento di determinate condizioni, e quindi una volta raggiunte il trattato si estinguerà.
Le cause più rilevanti dell’estinzione di un trattato sono rappresentate dal caso in cui uno Stato che ha ratificato un accordo internazionale scelga di denunciare il trattato. Se questo avviene, il trattato cesserà di avere effetti giuridici per quello Stato, e nel caso in cui l’accordo fosse bilaterale, ovvero tra due soli Stati, allora cesserebbe di esistere. La denuncia di un trattato è possibile perché gli accordi internazionali seguono il principio del consenso. Per questa ragione è possibile per uno Stato che ha ratificato un accordo internazionale recedere da esso. Si parla di recesso infatti quando uno Stato sceglie di abbandonare un accordo multilaterale, come nel caso della volontà espressa dal Donald Trump di voler recedere dall’Accordo di Parigi sul clima del 2015. Gli Stati Uniti potranno però recedere dall’accordo non prima del 4 novembre 2020, data che coincide con le nuove elezioni presidenziali negli Usa, perché come previsto dall’accordo stesso il tempo per il recesso è di 3 anni più 1 dall’entrata in vigore. Fu la precedente amministrazione Usa di Barack Obama a premere affinché le condizioni per recedere dall’accordo fossero più restringenti, proprio per evitare che le decisioni di un governo diverso, come quello dei repubblicani, avrebbero potuto determinare un ritiro dall’accordo.
Alla domanda se possono esistere accordi internazionali dai quali non si può recedere, il diritto internazionale non è in grado di rispondere. Esistono trattati che non prevedono recesso o denuncia, e trattati, anche se più raro, che li vietano espressamente. E’ appurato che, anche se un accordo internazionale non dovesse prevedere la possibilità di un ritiro, sarebbe comunque possibile farlo. E’ invece molto difficile che un trattato vieti espressamente un recesso o la denuncia perché sarebbe, teoricamente, contrario alla natura consensuale dei trattati, che sono su base volontaristica.
E’ anche vero però che i principali accordi sui diritti umani non dovrebbero poter essere denunciati dagli Stati, perché questi non possono disconoscere ciò che è insito nella natura umana. Una parte della dottrina del diritto internazionale contesta con questa concezione perché sovrasterebbe la sovranità nazionale. Un esempio è quello della Francia, che non firma accordi internazionali dai quali non è possibile recedere e che non prevedono espressamente questa possibilità per un principio di inviolabilità della sovranità del popolo.
D’altra parte, ci si potrebbe chiedere se fosse possibile recedere la Carta delle Nazioni Unite, che è il trattato esistente più importante perché rappresenta un atto istitutivo di una organizzazione internazionale. Anche su questo punto la dottrina si divide. C’è chi considera impossibile recedere da questa perché rappresenta la costituzione dei paesi europei, ma c’è anche una parte della dottrina che sostiene la libertà totale degli Stati.
LE CAUSE ESTERNE Le cause di estinzione esterne al trattato sono causate da fatti che non riguardano il trattato ma che causano la sua estinzione. Questo può accadere quando si verificano le condizioni previste dall’articolo 60 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che disciplina il diritto degli accordi internazionali. Questo articolo afferma che la violazione sostanziale di un accordo internazionale può portare alla sua sospensione o estinzione. Questo si verificherebbe perché se uno Stato violasse un accordo, anche le altre parti sarebbero legittimate a violarlo. In caso questo si verifichi, potrebbero andare a crearsi due situazioni giuridiche differenti. La prima è rappresentata dal fatto che gli Stati che non hanno violato l’accordo in questione potrebbero affermare che deve essere rispettato, per un senso di responsabilità internazionale. Contrariamente, potrebbe accadere anche che gli Stati, qualora ne avessero interesse, potrebbero sostenere invece l’estinzione del trattato in quanto colpito da una violazione sostanziale. In entrambi i casi la decisione dipende dagli interessi dei singoli Stati.
Una importante controversia internazionale ha riguardato l’Ungheria e la Cecoslovacchia, che nel 1977 avevano firmato un accordo per la realizzazione di una diga sul Danubio. L’Ungheria sosteneva che il non rispetto del trattato fosse da attribuirsi ai cambiamenti radicali della situazione, appellandosi a un mutamento fondamentale delle circostanze rispetto al periodo in cui era stato effettuato l’accordo, in quanto il trattato è stato sottoscritto durante il regime comunista presente in Ungheria. La Cecoslovacchia, invece, sosteneva l’applicabilità del trattato chiedendo all’Ungheria la realizzazione della diga. Questa controversia, finita di fronte alla Corte internazionale di giustizia, portò alla sentenza del 1997 con la quale la Corte affermava il cambiamento delle condizioni essenziali che hanno determinato il trattato poteva mettere in discussione il trattato stesso. E che quindi, visto il mutamento fondamentale delle circostante, il trattato doveva ritenersi estinto.
Questa sentenza viene vista con molto timore dal diritto internazionale, in quanto un suo utilizzo generoso di questa causa di estinzione, quella del mutamento fondamentale delle circostanze, porterebbe instabilità favorendo gli interessi politici di uno Stato a discapito del diritto degli accordi internazionali.
E’ comunque importante sottolineare come, per questo caso di estinzione, lo Stato non deve avere contribuito al mutamento radicale delle circostanze e questo mutamento non deve essere prevedibile nel momento in cui il trattato viene firmato, perché se cosi fosse sarebbe troppo semplice svincolarsi da un trattato e portarlo all’estinzione invocando questa clausola.
Vi possono essere inoltre casi di impossibilità nell’esecuzione di un trattato, un’impossibilità materiale a eseguirlo. Questa circostanza può verificarsi ad esempio quando una isola oggetto di un trattato viene sommersa dalle acque. In questi casi si verificano circostanze in cui la sua applicazione è impossibile o troppo gravosa. Altre due cause che portano all’estinzione di un trattato sono la guerra e la sua abrogazione. Nel primo caso, secondo la dottrina più recente, i trattati vengono solo sospesi e non estinti. Nel secondo caso, quello dell’abrogazione, questa può essere esplicita o tacita e si verifica quando le parti concludono un nuovo trattato. Nel caso due Stati concludessero un trattato che si sostituisce al precedente l’abrogazione sarebbe esplicita, sarebbe tacita se invece il nuovo trattato non prevede nulla sul precedente, ma di fatto lo estingue.