Quali sono le materie sulle quali è possibile per i sindacati firmare accordi in deroga?
E’ possibile per i sindacati firmare accordi collettivi, a determinate condizioni sancite dall’articolo 8 del decreto legge n.138/2011, su determinate materie. Queste materie sono indicate nel comma secondo dell’art. 8.
Infatti le specifiche intese “possono riguardare la regolazione delle materie inerenti. l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento a impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;.
alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; ai contratti a termine, ai contratti. a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà degli appalti e ai casi di ricorso. alla somministrazione di lavoro;
alla disciplina dell’orario di lavoro; alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese. le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze. del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice. in concomitanza del matrimonio,.
il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza. fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro,. nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento. causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale […].” Ma questa contrattazione in deroga ha dei limiti.
D’altra parte la contrattazione di prossimità ha dei limiti.
Dunque i limiti alla contrattazione di prossimità sono rappresentati dalle norme costituzionali, dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. L’articolo 36 della Costituzione parla della retribuzione proporzionata e sufficiente e delle ferie e dei riposi. Quindi quello della retribuzione proporzionata e sufficiente è un principio generale, che viene tradotto attraverso il CCNL, il quale è derogabile.
Inoltre le normative comunitarie per essere vincolanti devono essere recepite dall’ordinamento. In caso contrario non possono essere vincolanti.