Il lavoro può essere inquadrato in diverse tipologie. Il lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato e il lavoro eterodiretto.
La tipologia di lavoro subordinato è inteso come lavoro eterodiretto. Il giurista Ludovico Brassi nel 1901 prova a stabilire le caratteristiche concernenti il lavoratore degno di tutele nel suo volume “Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano”. Il tratto essenziale del lavoratore, secondo Brassi, è l’ ”assoggettamento pieno all’obbligo di conformarsi alle direttive del creditore.” Dove il creditore è colui che riceve la prestazione.
Lavoro subordinato e autonomo secondo il Codice civile del 1942
Nel 1941-42 il legislatore italiano adotta la nuova nozione di subordinazione come suggerita da Ludovico Brassi, e la stessa scelta è compiuta da molti altri paesi. Questa nozione si riferisce al contratto individuale, la subordinazione risiede nel contratto individuale di lavoro. Quindi nella relazione bilaterale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Il lavoratore si obbliga a eseguire le direttive che vengono dal creditore.
E’ il Codice civile del 1942 a delineare la differenza tra lavoro subordinato e autonomo.
Il prestatore di lavoro subordinato e il vincolo di subordinazione
Secondo l’articolo Art. 2094 del codice civile “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.” E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Questa norma esprime è il vincolo di subordinazione.
C’è l’obbligo di lavorare mediante retribuzione a prestare il proprio lavoro, quindi c’è un obbligo di retribuzione legato all’assoggettamento. Si tratta di un contratto.
“Sotto la direzione dell’imprenditore”, quindi alle dipendenze. Il lavoratore si colloca nel perimetro dell’impresa. Si tratta quindi di un’obbligazione di mezzi, in quanto si è obbligati a prestare la propria attività lavorativa, e il prestare il lavoro serve al datore di lavoro come mezzo per raggiungere il suo fine produttivo. Il risultato è qualcosa che non appartiene al lavoratore ma all’imprenditore. Obbliga il lavoratore mediante retribuzione.
Nel lavoro subordinato il rischio di impresa ricade sul datore di lavoro. Se l’imprenditore non raggiunge il risultato deve comunque pagare la retribuzione, perché l’obbligazione è di mezzi e non di risultato.
Il lavoro subordinato implica la continuità o disponibilità nel tempo della prestazione di lavoro e di luogo. Ovvero l’inserimento nel perimetro dell’impresa.
Il lavoratore subordinato ha uno statuto protettivo. Il lavoratore è soggetto a tutte le regole lavoristiche. E a tutto lo statuto protettivo previsto dalle leggi, dal momento in cui nasce il rapporto al momento in cui finisce. Le regole lavoristiche come la tutela della professionalità, della retribuzione, dell’orario di lavoro, della sicurezza, della tutela previdenziale, TFR, e così via sono tutte regole inderogabili. Si applicano a prescindere della volontà delle parti.
Il Contratto d’opera, previsto dall’articolo 2222 del Codice Civile
“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo […]”
“senza vincolo di subordinazione” significa che non c’è alcun vincolo di subordinazione ma si svolge un’opera determinata. Senza nessun vincolo, quindi gestione in totale autonomia del proprio lavoro. Il lavoratore autonomo non ha l’obbligo di sottostare ad orari di lavoro e non c’è un luogo in cui è obbligato ad andare. Ha l’obbligo di eseguire l’opera a regola d’arte. A contare è il risultato. E c’è un corrispettivo stabilito dalle parti.
Nel caso del lavoro autonomo il rischio di impresa lo sopporta il lavoratore.
Il committente ha inoltre la libertà di recesso. Secondo l’art 2224 del codice civile sull’esecuzione dell’opera, se è trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere e può richiedere i danni se ce ne siano.
Ai lavoratori autonomi non si applicano le regole sul diritto del lavoro, dello statuto del diritto dei lavoratori.
Lavoro subordinato e lavoro autonomo sono i due tipi legali, ovvero tipologie contrattuali disciplinate dalla legge.