Il Consiglio Europeo ha approvato un nuovo sistema per la risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione all’interno dell’UE.
La proposta mira a migliorare i meccanismi impiegati per risolvere le controversie tra Stati membri in caso di controversia in merito all’interpretazione di accordi sull’eliminazione della doppia imposizione. Si basa sulla convenzione 90/436/EE relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.
“La presente direttiva è un elemento importante del nostro piano per rafforzare la certezza del diritto in materia fiscale e migliorare il contesto imprenditoriale in Europa”, ha dichiarato Edward Scicluna, ministro delle Finanze di Malta che detiene attualmente la presidenza del Consiglio.
Situazioni in cui Stati membri diversi tassano lo stesso reddito o capitale due volte possono creare gravi ostacoli alle attività imprenditoriali transfrontaliere. Creano un onere fiscale eccessivo, possono provocare distorsioni economiche e avere un impatto negativo sugli investimenti transfrontalieri.
Il progetto di direttiva prevede che il meccanismo di risoluzione delle controversie sia vincolante e obbligatorio, con una scadenza chiara e un obbligo di risultato, per garantire un contesto fiscale in cui i costi di conformità per le imprese siano ridotti al minimo.
Il testo consente al contribuente di avviare una “procedura amichevole”, in base a cui gli Stati membri devono raggiungere un accordo entro due anni. Se la procedura non ha esito positivo, viene avviata una procedura diarbitrato per risolvere la controversia entro scadenze determinate. A tal fine viene nominato un comitato consultivocomposto da un numero di arbitri indipendenti compreso fra tre e cinque e da un massimo di due rappresentanti di ciascuno Stato membro. Per eliminare la doppia imposizione nel caso oggetto della controversia, il comitato (“commissione consultiva”) emette un parere, che è vincolante per gli Stati membri interessati a meno che non raggiungano un accordo su una soluzione alternativa.
Il Consiglio ha raggiunto un compromesso sui seguenti punti:
- ambito di applicazione della direttiva, vale a dire il tipi di controversie contemplate. Il Consiglio ha convenuto un ambito di applicazione ampio ma con la possibilità, a seconda dei casi, di escludere le controversie che non comportano doppie imposizioni;
- “personalità indipendenti“: i criteri per garantire l’indipendenza delle persone nominate a far parte di un gruppo di arbitri indipendenti. Si è convenuto che gli arbitri non devono essere dipendenti di società che forniscono consulenza fiscale o avere prestato consulenza fiscale a titolo professionale. Se non diversamente convenuto, il presidente del comitato deve essere un giudice
- comitato permanente: la possibilità di istituire una struttura permanente per affrontare i casi di risoluzione alternativa delle controversie, se gli Stati membri lo decidono