Il trattato fondamentale che definisce la concezione di uno Stato è la Convenzione di Montevideo del 1933 la quale ne definisce gli elementi essenziali: la popolazione, il territorio e il governo effettivo. La popolazione è rappresentata dalle persone che vivono permanentemente in un territorio, indifferentemente dalla loro cittadinanza, che sono sottoposte all’ordinamento giuridico dello Stato. Se queste persone siano o meno cittadini non fa differenza. Il territorio invece rappresenta gli spazi terrestri, come i confini. Lo spazio aereo e le acque territoriali.
Lo spazio aereo
I confini dello spazio aereo nazionale, in senso verticale, sono determinati dallo spazio atmosferico e extra-atmosferico. Non sono definiti in modo netto, in quanto il confine sia relativo a fin dove uno Stato riesca a controllare uno spazio atmosferico. E’ facile intuire come questa definizione sia relativa alla tecnologia posseduta da uno Stato. Rappresenta questa una questione che il diritto internazionale non è ancora riuscito a risolvere. E’ stato dimostrato dai fatti come un sorvolo senza autorizzazione da parte di un aereo civile può comportare l’abbattimento dello stesso, anche se il diritto internazionale vieta l’abbattimento di aerei civili che sorvolano uno stato senza autorizzazione. Questa norma però è stata messa recentemente in crisi dagli attentati terroristici, primo fra tutti quello dell’11 Settembre del 2001 alle Torri Gemelle. Allo stato attuale quindi il diritto internazionale si trova in una condizione di confusione, alimentata dal fatto che è per uno Stato giustificare l’abbattimento di un aereo civile appellandosi a un errore o a un caso di possibile terrorismo.
Acque territoriali
Riguardo alle acque territoriali è opportuno distinguere tra mare territoriale e le acque interne. Per la definizione del mare territoriale vengono utilizzate due metodologie, quello della bassa marea e delle linee rette. Il primo viene utilizzato quando le coste hanno un andamento regolare, mentre se sono frastagliate e vedono la presenza di isolotti viene utilizzato il metodo delle linee rette. Sarà interesse di uno Stato cercare di tracciare verso il largo la linea base del mare territoriale, in quanto la sovranità dello stato si estende fino a 12 miglia da tale linea. Sul mare territoriale lo Stato esercita la sua piena sovranità ma con la presenza di due limiti che sono rappresentati dal cosiddetto passaggio inoffensivo, ovvero il diritto di navi battenti bandiera straniera a passare liberamente in quelle acque, e dal fatto che i giudici nazionali non hanno competenza riguardo a fatti illeciti che avvengono all’interno di navi straniere, a meno che non avvengano fatti giuridici di una gravità tale da portare un danno alla comunità costiera.
Tuttavia, in alcuni casi uno Stato costiero può esercitare la propria giurisdizione ben oltre i limiti del mare territoriale, secondo alcuni nuovi cambiamenti della giurisdizione. Secondo il cosiddetto principio della piattaforma continentale, che non tutti gli Stati costieri hanno, secondo il quale uno Stato è autorizzato allo sfruttamento esclusivo delle risorse minerarie che si trovano al suo interno anche oltre le 12 miglia previste, ma non di esercitare la propria sovranità.
Un altro istituto che si è andato a sviluppare in tempi più recenti è quello della zona economica esclusiva, che riguarda non solo lo sfruttamento minerario, ma anche l’esercizio della pesca, e può arrivare fino alle 200 miglia dalla linea base del mare territoriale.
Governo effettivo
Il governo effettivo è costituito da sovranità e indipendenza esterna. La sovranità è da intendersi sia in senso negativo, atta a evitare interferenze esterne, che in senso positivo, ovvero quello di dover difendere i cittadini da violazioni del diritto internazionale. L’indipendenza non è però da intendersi in senso formale, ma solo in senso sostanziale in quanto l’evoluzione degli assetti geopolitici ha portato di fatto a una condizione di dipendenza degli Stati dalle comunità internazionali. Mentre le regioni, anche se dotate di un certo grato di indipendenza e dal potere di concludere accordi internazionali, non possono essere considerati Stati in quanto privi di sovranità. Possono invece essere considerati Stati a tutti gli effetti anche i micro-stati. Secondo il diritto internazionale la qualità di Stato è del tutto indipendente dalla grandezza del territorio e dalla quantità di popolazione.