Anno nuovo vita nuova. In una rocambolesca seduta notturna il Senato ha approvato in questi giorni la nuova legge di stabilità 2015. Tra le varie novità in tema di lavoro ne spicca una: la sostituzione della vecchia legge 407/90 con una nuova agevolazione.
Addio alla vecchia legge 407/1990 La storica agevolazione prevedeva, in caso di assunzione di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento CIGS (Cassa Integrazione Straordinari Guadagni) da almeno 24 mesi, lo sgravio contributivo del 50% per un periodo di 36 mesi. Inoltre se l’assunzione era effettuata da imprese operanti nel Mezzogiorno o da imprese artigiane , operava uno sgravio totale (cioè del 100%) dei contributi previdenziali e assistenziali (contributi Inail compresi), per la stessa durata di 36 mesi (art. 8, co. 9, L.407/1990) Un altro limite importante consisteva nel fatto che le assunzioni non dovevano essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese sospesi o licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale. (art.4, co. 14, L.92/2012)
La nuova agevolazione Dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2015, non sarà più possibile godere di questa forma d’incentivo, in quanto sostituito dagli sgravi contributivi previsti dal decreto poi convertito nella legge di Stabilità, all’articolo 12 e valevoli solo per il suddetto periodo.
Riguardo le differenze con la vecchia normativa, in primis l’esonero è previsto non più solo per i disoccupati da oltre 24 mesi ma per tutti coloro che risultino privi d’impiego (inteso sempre a tempo indeterminato) da oltre 6 mesi. Lo sgravio contributivo, inoltre, è totale anche per le imprese non aventi sede nel Mezzogiorno. Fin qui le novità sembrerebbero positive.
Tuttavia non mancano le sorprese negative: lo sgravio non comprende i contributi Inail, che andranno pagati integralmente. Sono stati poi aboliti gli incentivi previsti per l’apprendistato in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro ed esclusi i lavoratori domestici. In più è previsto anche un tetto massimo di esonero, fissato a 8.060 euro annui, fattore che influirà di certo sulle assunzioni di quel personale che dovrebbe essere inquadrato ad un livello più alto. Non finisce qui: “il beneficio non spetterà per il lavoratore che abbia già fruito, anche presso un’altra azienda, degli incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato, o che sia stato assunto, presso la stessa impresa o presso una società controllata o collegata, nei tre mesi precedenti”. Si potrà fruire dell’incentivo solo nel limite delle risorse disponibili e sarà onere dell’Inps, di concerto con il Ministero del Lavoro, monitorare i fondi stanziati ogni mese e stoppare eventualmente le domande una volta superata la soglia.
Circa le modalità operative per richiedere l’incentivo dovrebbero essere le stesse della vecchia normativa: a breve ci sarà l’intervento chiarificatore dell’Inps.