Lavoratori stagionali extra UE. Da oggi si possono presentare le domande per il nulla osta sul sito del Ministero dell’Interno a seguito della pubblicazione del Decreto flussi 2013 in Gazzetta Ufficiale. Trentamila ingressi programmati fino al 31 dicembre. Procedura semplificata: il contratto di soggiorno ai fini della comunicazione
E’ possibile inoltrare sul sito del Ministero dell’Interno le domande per il nulla osta per la chiamata di lavoratori stagionali extra UE. Tale procedura è resa possibile dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 71/2013 del decreto flussi, ossia il provvedimento ministeriale che stabilisce «la programmazione transitoria dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato per lavoratori non comunitari stagionali per l’anno 2013». Come già negli anni passati le istanze devono essere inviate per il tramite del sito del ministero dell’Interno, utilizzando la procedura che è reperibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp .Le domande possono essere trasmesse al Viminale fino al 31 dicembre prossimo. Il decreto, inoltre,ha stabilito le quote per paese di provenienza, prevedendo un massimo complessivo di 30 mila cittadini stranieri provenienti da paesi extraUE tutti per lavori subordinati stagionali. Di seguito i Paesi da dov’è possibile l’ingresso regolato dal decreto flussi: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. Peraltro, è opportuno ricordare che nell’ambito della quota delle 30 mila unità , vi è una quota riservata a 5 mila lavoratori non comunitari che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Proprio per la semplificazione della procedura, si ricorda che la sottoscrizione del contratto di soggiorno risulta essere valida ai fini della comunicazione obbligatoria
Fonte: Sportello dei Diritti