L’aspetto individuale e collettivo della libertà di organizzazione sindacale
Contestualizzando il principio della libertà di organizzazione sindacale previsto dall’art. 39 della Costituzione si delineano due versanti. Un versante individuale, la dimensione individuale della libertà sindacale e un versante collettivo.
La dimensione individuale della libertà sindacale
La dimensione individuale della libertà sindacale parla al diritto di associazione individuale. Il singolo lavoratore può esercitare il diritto individuale di associazione sindacale. Questo diritto è riconosciuto in modo più determinante nell’Art.14 dello Statuto dei lavoratori del 1970.
Secondo l’Art. 14 dello Statuto dei lavoratori del 1970 “Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.” L’associazione indica il modello per stare insieme ed è differente da organizzazione. L’Art.14 dello Statuto dei lavoratori rappresenta l’attuazione dell’art 39 primo comma della Costituzione.
Se si fa parte di una fabbrica, unità produttiva, stabilimento o ufficio, ecc. e ci si vuole organizzare sindacalmente individualmente all’interno dell’unità di lavoro lo si può fare, indipendentemente da una associazione sindacale.
Lo Statuto del lavoratori protegge ulteriormente la libertà dei lavoratori di organizzarsi nei luoghi di lavoro sindacalmente attraverso l’Art.15 che vieta gli atti discriminatori per motivi sindacali. Vieta qualsiasi atto volto a discriminare un lavoratore perché associato a un determinato sindacato o perché ha esercitato l’attività sindacale. Attraverso la nullità degli atti discriminatori.
L’Art. 16 dello Statuto dei lavoratori vieta i trattamenti economici collettivi discriminatori. Significa che il datore di lavoro non può favorire con trattamenti economici, come ad esempio con benefici, privilegi o altre attività, dei lavoratori per il fatto di far parte o non far parte di una determinata categoria sindacale. Ad esempio, è vietato di riconoscere benefici ai lavoratori che non hanno partecipato a uno sciopero.
La libertà negativa
Lo Statuto protegge anche la libertà sindacale negativa. Un singolo lavoratore deve essere libero anche di non aderire a nessun sindacato. La libertà è sia positiva, quella di aderire, sia negativa, di non aderire.
Il legislatore risponde a una pratica, diffusa nel diritto anglosassone, volta ad assumere lavoratori se sono iscritti a un determinato sindacato. In Italia questo è vietato.
La dimensione collettiva
In che modo l’art 39 parla ai sindacati? I sindacati hanno il diritto di organizzarsi liberamente, quindi c’è il pluralismo sindacale. Esclusione del sindacato unico e riconoscimento di una pluralità di sigle. Possono essere sia organizzate dalle confederazioni (sindacato confederale), come CGIL, CISL, UIL, che autonomi, come i COBAS.
Il sindacato è libero di scegliere liberamente come organizzare la propria struttura per tutelare l’interesse dei lavoratori. La legge prevede comunque, attraverso l’art 17 dello Statuto dei lavoratori, il divieto dei sindacati di comodo. Sarebbero dei sindacati costituiti e creati apposta per firmare determinati contratti collettivi.
La libertà di organizzazione sindacale prevede che i gruppi che si organizzano in sindacato possono liberamente formarsi, fondersi, separarsi e anche estinguersi. Prevede anche che il sindacato possas decidere chi rappresentare, per mestiere o per ramo di attività. Lo stesso gruppo o la stessa categoria, a causa della libertà sindacale, può essere rappresentata da più associazioni sindacali.