L’ABC dell’assicurazione auto. Come tutti sanno la polizza Rc auto è obbligatoria per legge, le compagnie di assicurazione moltissime così come le polizze presenti sul mercato. Il premio da pagare, però, non deve essere l’unico elemento in base al quale preferire una polizza a un’altra: correttezza e trasparenza dei contratti sono altrettanto importanti, perché l’assicurazione deve coprire al momento giusto e le esclusioni possono fare la differenza tra vivere un incidente come un contrattempo oppure come un grosso guaio.
È difficile districarsi tra le polizze Rc auto, anche perché le compagnie oltre alla responsabilità civile vendono altre coperture, come furto e incendio e altro ancora, che possono far alzare il costo del premio. Per questo, automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio, ha pensato a una guida sui dettagli a cui fare attenzione prima di firmare, i passi da fare nel caso di coinvolgimento in un sinistro e come evitare le truffe.
ABC. GLOSSARIO DELLA RC AUTO
- Massimale: indica l’importo massimo che viene coperto da parte dell’assicurazione, se i danni superano questa soglia, la spesa in più è a carico dell’assicurato.
- Franchigia: corrisponde alla cifra che in caso di incidente l’assicurato è comunque tenuto a pagare personalmente.
- Scoperto: spesa che rimane a carico dell’assicurato. È costituita da una cifra percentuale da calcolare sull’importo liquidato.
- Minimo di scoperto: è invece una cifra fissa che va comunque corrisposta in caso di rimborso, anche se il calcolo percentuale dello scoperto prefissato risultasse inferiore.
- Diritto di rivalsa: è il diritto da parte della compagnia assicurativa di ottenere dall’assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti dalle condizioni contrattuali.
- Indennizzo diretto: è la procedura per cui il danneggiato può richiedere l’indennizzo direttamente alla propria compagnia assicurativa. L’incidente però deve essere avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano tra due veicoli immatricolati e assicurati in questi paesi e i conducenti non devono aver riportato lesioni fisiche gravi. Se non sono presenti questi requisiti, l’indennizzo va richiesto alla compagnia del conducente responsabile dell’incidente.
ABC IN CASO D’INCIDENTE
- Denuncia: denunciare il sinistro alla propria compagnia entro 3 giorni con la constatazione amichevole (Modulo CAI/CID, il Modulo blu).
- Indennizzo diretto: con questa procedura il danneggiato che ha ragione in tutto, o in parte, può chiedere il risarcimento danni direttamente alla propria compagnia assicurativa, che si rifarà in un secondo momento su quella del conducente del veicolo che ha provocato l’incidente. Questo è possibile solo se i veicoli coinvolti sono soltanto due e i conducenti non hanno subito lesioni fisiche gravi.
- Procedura ordinaria: se lo scontro ha coinvolto più di due veicoli o si sono riportati danni fisici gravi bisogna chiedere il risarcimento alla compagnia del responsabile del sinistro. In caso coinvolga più veicoli, i passeggeri chiedono i danni sempre alla compagnia che assicura il veicolo su cui viaggiavano.
- Testimoni: se ci sono stati solo danni alle cose, è necessario indicare il nome di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente nella denuncia di sinistro. Per i testimoni non indicati subito, la compagnia deve richiederli con una raccomandata a/r entro 60 giorni dalla denuncia, se indicati dopo, le testimonianze possono essere considerate inammissibili. In caso di danni alle persone i testimoni si possono indicare anche dopo.
- Tempistiche: la compagnia ha 30 giorni di tempo per mandare un’offerta di risarcimento per i danni provocati al veicolo e agli oggetti trasportati, a condizione che entrambi i conducenti coinvolti abbiano firmato il Modulo blu. Se uno dei due non ha firmato, i giorni diventano 60. In caso di danni fisici alle persone, il tempo per l’offerta di risarcimento sale a 90 giorni.
ABC. ATTENZIONE ALLE TRUFFE
Sul web alle volte si può incorrere in prezzi stracciati, in questi casi c’è il rischio che si tratti di polizze fantasma, ovvero un sofisticato meccanismo ideato per spillare soldi ad automobilisti ignari, ingelosendo con sconti e tariffe “vantaggiose”. I rischi possono essere diversi, dallo svanimento del finto assicuratore al rilascio di un finto documento senza alcuna validità legale. Ecco i red flag per non incorrere in una truffa.
- Il sito non contiene i dati dell’intermediario: nominativo, numero di iscrizione al Rui, la sede o altro. Oppure non corrispondono ai dati dei registri ufficiali (www.ivass.it).
- I contatti: se sono disponibili per stipulare la polizza soltanto una email, un numero di cellulare o un contatto WhatsApp.
- Il pagamento del premio: a favore di una carta di credito ricaricabile (prassi irregolare) o di un conto bancario intestato a una persona non iscritta nel Rui.
Per saperne ancora di più sulla RC auto è possibile scaricare la Guida di automobile.it e Altroconsumo.