“L’organizzazione sindacale è libera”. E’ quanto sancito dal primo comma dell’articolo 39 della Costituzione. Questo primo comma è una risposta alla negazione del pluralismo sindacale imposta dal periodo fascista. Questo comma rappresenta una norma di tutela della libertà di organizzazione per i sindacati.
Con i commi, II, III, IV la Costituzione cerca di dare una risposta a due domande. Chi rappresenta chi e qual è l’efficacia del contratto collettivo. Questi commi danno una risposta a quali caratteristiche devono avere i sindacati per rappresentare i lavoratori e a chi si applicano i contratti collettivi.
Stando a quanto sancisce il secondo comma, “Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.” Con una condizione, prevista dal terzo comma dell’articolo 39: “E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.”
La personalità giuridica sei sindacati è prevista dal quarto comma “I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.“
Attualmente, tutto il diritto sindacale si basa sul comma 1 dell’art. 39 cost., i commi 2,3,4, non sono mai stati applicati concretamente dal legislatore. Dato che il comma 2 dell’art 39 cost. non è stato applicato, il sindacato non ha personalità giuridica né può acquistarla senza una legge sindacale. Il sindacato è una associazione privatistica che si regge secondo le regole del codice civile.