Per forme anomale di sciopero si intendono scioperi cosiddetti a scacchiera e a singhiozzo e gli scioperi a sorpresa.
Lo sciopero a scacchiera avviene quando se sciopera solo un settore dell’impresa, questo ha ricadute su un altro settore. In questo caso il danno al datore di lavoro è doppio.
Le forme anomale dello sciopero. Lo sciopero a singhiozzo
Quando si parla di sciopero a sighiozzo, significa procramarlo soltanto per alcune ore della giornata impedendo al datore di lavoro di organizzarsi in fretta per poter erogare il servizio. Ad esempio quando si proclama uno sciopero due ore la mattina e due ore il pomeriggio.
Lo sciopero a sorpresa avviene quando si sciopera senza dare alcun preavviso.
In questi casi di forme anomale di sciopero c’è il minor sacrificio per i lavoratori ma con il maggior danno per il datore di lavoro.
Fino al 1980 queste forme di sciopero erano considerate illegittime. Con la sentenza numero 711 / 80 la Corte di cassazione opera un distinguo: il danno alla produzione è legittimo, ma non è legittimo il danno alla produttività dell’impresa. Significa che non bisogna incidere sulla capacità produttiva del datore di lavoro.
A chi spetta la titolarità del diritto di sciopero?
La titolarità del diritto di sciopero spetta al sindacato o al singolo lavoratore? Lo sciopero ha quindi titolarità collettiva (il sindacato decide come e quando scioperare) oppure ha titolarità individuale (spetta al singolo lavoratore)?
La dottrina si è spesso divisa su questo argomento. A fare chiarezza, il Testo Unico del 2014. Lo sciopero è definito come un diritto collettivo ad esercizio individuale. E’ quindi un diritto collettivo ad esercizio individuale. Ad essere titolari di questo diritto sono i lavoratori subordinatie i lavoratori autonomi parasubordinati in posizione di “debolezza contrattuale”. Quanto riguarda i liberi professionisti la Corte costituzionale ha escluso che l’astensione sia qualificabile come sciopero, riconoscendo l’astensione come una protesta riconducibile all’art. 18 della Costituzione sulla libertà di associazione. E’ titolare del diritto di sciopero anche l’imprenditore che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori subordinati.
Il T. U. ha riconosciuto lo sciopero come un diritto delle organizzazioni sindacali, ma questo non toglie la possibilità del singolo lavoratore subordinato a poter scioperare anche al di fuori della proclamazione. Quindi lo sciopero è anche a titolarità individuale.