La generalizzazione della funzione derogatoria del contratto collettivo aziendale, prevista dall’articolo 8 del decreto legge n 138/2011.
L’articolo 8, oltre a regolamentare l’efficacia soggettiva del contratto aziendale in senso maggioritario, regolamenta anche il tema dell’efficacia derogatoria del contratto collettivo aziendale.
L’art. 8 stabilisce “i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessanti a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali”
Notare che “i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale” significa che la misurazione della comparazione scende dal nazionale al territoriale. Si prendono in considerazione anche i sindacati più piccoli.
Per “rappresentanze sindacali operanti in azienda” si intendono le R.S.U.
I contratti collettivi firmati a livello aziendale o territoriale, dai sindacati nazionali o territoriali più rappresentativi, o dagli aziendali R.S.A. o R.S.U., secondo l’articolo 8 “possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessanti […]”.
A quali condizioni? “a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali”.
Le specifiche intese devono essere “finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forma di partecipazione dei lavoratori, ala emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività”.
In sintesi
In sintesi, se si ha un contratto. aziendale firmato dalle associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative o sul piano territoriale o sul piano aziendale, è possibile firmare. dei contratti a livello aziendale, e quindi stipulare intese in deroga, purché sottoscritti dalla maggioranza, per raggiungere determnate finalità previste. dall’articolo 8, a tutte le materie indicate nell’articolo 8 comma 2.
Questo avviene allo scopo di sostenere la cosiddetta contrattazione di prossimità. Per favorire il contratto collettivo più prossimo all’azienda che ha un problema. Che sia di competitività, di crisi, occupazionale, e così via. “Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro […]” è possibile operare in deroga “alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.” Si può andare in deroga alla legge e al CCNL.
Il datore di lavoro può far firmare un accordo in deroga “indigesto” quando l’azienda ha gravi problemi economici come fatture non pagate, bilanci in rosso e così via. Il datore chiede al sindacato di firmare un accordo in deroga aziendale o territoriale.
Il legislatore riconosce che il contratto collettivo nazionale non riesce a risolvere i problemi di tutte le unità produttive.