Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato l’organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità.
Da lunedì la consultazione sulla Carta dei diritti in #Internet, leggi la bozza: http://t.co/b7cLV0VCQ5 #BillOfRights pic.twitter.com/aoZ7uKzEm1
— Camera dei deputati (@Montecitorio) 24 Ottobre 2014
Ma cosa accade intanto negli altri Paesi? Ecco quattro esempi.
REGNO UNITO – Nel Regno Unito la materia è disciplinata da un insieme di testi legislativi. In primo luogo, la tutela dei dati personali è regolata dal Data Protection Act, testo che risale al 1998. Lo Stato, per fronteggiare alcune minacce alla sicurezza – quelle legate al terrorismo, ma non solo – ha cercato un equilibrio tra le esigenze di sorveglianza elettronica e le garanzie sul trattamento dei dati personali degli individui. A tal proposito, uno dei risultati più importanti è stato il Regulation of Investigatory Powers Act, varato nel 2000. Negli ultimi anni, l’esigenza di disciplinare in maniera più chiara la materia è stata esplicitata in alcune sessioni parlamentari, facendo parlare di una “Carta dei diritti di Internet”, Internet Bill of Rights.
SPAGNA – La Costituzione spagnola del 1978 non ha riferimenti ad Internet. La norma che tutela i dati personali è la Ley Orgànica 15/1999, che disciplina la materia stabilendo le regole di riferimento. Una prima esperienza normativa legata al web è giunta nel 2002 con la Ley 34/2002, nella quale, però, il legislatore spagnolo ha accolto un concetto ampio di “servizi della società dell’informazione”. Un riferimento più chiaro e completo in materia web è la Carta dei diritti dell’utente dei servizi di comunicazione elettronica, varata nel 2009. In seguito, la Ley2/2011 ha previsto, tra l’altro, come parte integrante del servizio universale di telecomunicazioni, “una connessione che consenta comunicazioni di dati di banda larga a una velocità di downstream di 1 Mbit al secondo”. La norma più recente risale allo scorso settembre, e sottolinea l’importanza del “diritto di accesso” alla rete da parte dei cittadini.
GERMANIA – Due episodi importanti. Il primo: la sentenza della Corte costituzionale federale del 2 marzo 2010, che ha ribadito l’inviolabilità del segreto della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni. Il secondo: la pronuncia della Corte di cassazione federale del 24 gennaio 2013. In quest’ultimo caso, la Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento ad un cittadino che, a causa di un adeguamento tariffario, non aveva avuto accesso ad Internet per due mesi. Che significa? Che la connessione al web è stata ritenuta parte integrante, anzi centrale, della vita moderna.
FRANCIA – Dopo quasi due anni di lavoro, il primo gennaio 2010 in Francia è entrata in vigore la legge “Création et Internet”, più nota come legge Hadopi. Sempre nello stesso anno, è stata siglata da alcuni importanti motori di ricerca la prima Carta del diritto all’oblio: ha valore programmatico, ma impegna i firmatari ad una gestione trasparente dei dati degli utenti. Avere diritto a poter “sparire” dal web senza lasciare traccia, se lo si vuole, è qualcosa che però non ha incontrato il favore di due colossi che a tal proposito rivestono un ruolo centralissimo: Facebook e Google.