Per fornire una risposta all’evoluzione della minaccia terroristica, l’UE sta aggiornando ed ampliando gli strumenti a sua disposizione. Le nuove norme adottate contribuiranno alla prevenzione degli attentati terroristici, qualificando come reato azioni quali l’addestramento e i viaggi per scopi terroristici, nonché l’organizzazione o l’agevolazione di tali viaggi. Esse rafforzano inoltre i diritti delle vittime del terrorismo.
Le nuove norme, sotto forma di direttiva, rafforzano e estendono il campo di applicazione della legislazione in vigore (in particolare della decisione quadro 2002/475/GAI). La direttiva qualifica come reato:
- i viaggi all’interno, all’esterno o verso l’UE per fini terroristici, ad esempio per aderire alle attività di un gruppo terroristico o al fine di commettere un attentato terroristico.
- l’organizzazione e l’agevolazione di tali viaggi, anche tramite sostegno logistico e materiale, come l’acquisto di biglietti o la pianificazione di itinerari
- la partecipazione a e la realizzazione di un addestramento a fini terroristici, ad esempio per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da fuoco o sostanze nocive o pericolose, rispecchiando la disposizione esistente riguardo alla fornitura consapevole di tale addestramento
- il fatto di fornire o raccogliere capitali, con l’intenzione o la consapevolezza che tali capitali saranno utilizzati per commettere reati di terrorismo e reati connessi a gruppi terroristici o ad attività terroristiche
La direttiva integra inoltre la normativa vigente in materia di diritti delle vittime del terrorismo. Essa include un elenco di servizi volti a soddisfare le esigenze specifiche delle vittime del terrorismo, quali il diritto di ricevere immediato accesso a servizi di sostegno professionale che forniscono assistenza medica e psicosociale, o di ricevere consulenza giuridica o pratica, nonché assistenza nelle richieste di risarcimento. Saranno inoltre rafforzati i meccanismi di risposta di emergenza immediatamente dopo un attentato.