Il Consiglio Europeo ha adottato una nuova direttiva sulla lotta al riciclaggio. La direttiva introduce nuove disposizioni di diritto penale che contrasteranno e bloccheranno l’accesso dei criminali alle risorse finanziarie, comprese quelle utilizzate per attività terroristiche.
Lotta al riciclaggio: le nuove disposizioni
Le nuove disposizioni includono:
- l’introduzione di norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio. Le attività di riciclaggio saranno punibili con una pena detentiva massima di 4 anni e gli organi giurisdizionali potranno applicare misure e sanzioni aggiuntive (ad esempio, l’esclusione temporanea o permanente dall’accesso ai finanziamenti pubblici, sanzioni pecuniarie, ecc.). Ai casi connessi a organizzazioni criminali o per reati commessi nell’esercizio di determinate attività professionali si applicheranno circostanze aggravanti
- la possibilità che entità giuridiche siano ritenute responsabili di determinate attività di riciclaggio e si vedano infliggere una gamma di sanzioni (ad esempio, esclusione dagli aiuti pubblici, assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, provvedimenti giudiziari di scioglimento, ecc.)
- l’eliminazione degli ostacoli alla cooperazione giudiziaria e di polizia a livello transfrontalierointroducendo disposizioni comuni al fine di migliorare le indagini Riguardo ai casi transfrontalieri, le nuove norme chiariscono a quale Stato membro spetta la competenza giurisdizionale, le modalità di cooperazione tra gli Stati membri interessati e di partecipazione di Eurojust.
Lotta al riciclaggio: le prossime tappe
Una volta che la direttiva sarà stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE, gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per recepirla nel diritto nazionale.
Lotta al riciclaggio e lotta al terrorismo
La direttiva integra, in ordine agli aspetti di diritto penale, la direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, adottata formalmente nel maggio 2018.