Il Consiglio Europeo ha dato la sua approvazione definitiva alla direttiva sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per i cittadini indagati o imputati per un reato e per le persone oggetto di un mandato d’arresto europeo.
La direttiva proposta stabilisce norme minime concernenti il diritto al patrocinio a spese dello Stato per gli indagati o imputati in procedimenti penali che sono privati della libertà personale e in altre determinate situazioni. Garantisce inoltre che, a certe condizioni, il patrocinio a spese dello Stato sia reso disponibile nei procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo sia nello Stato membro di esecuzione che in quello di emissione.
Rispetto alla proposta della Commissione, l’ambito di applicazione della direttiva è stato ampliato per includervi ildiritto al patrocinio a spese dello Stato in tutte le fasi del procedimento penale, in presenza di determinate condizioni. La proposta iniziale prevedeva soltanto il diritto all’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, inteso a coprire unicamente la fase iniziale dei procedimenti penali, prima dell’adozione di una decisione definitiva su detto patrocinio.
Per determinare se una persona sia ammissibile al patrocinio a spese dello Stato, i paesi dell’UE potranno ricorrere a una verifica delle risorse e a una verifica del merito. La “verifica delle risorse” mira ad accertare che la persona non disponga effettivamente delle risorse sufficienti a retribuire un difensore, mentre la “verifica del merito” permette di valutare se la fornitura di patrocinio a spese dello Stato sia nell’interesse della giustizia, alla luce delle circostanze del caso.
Il testo è stato approvato dal Parlamento europeo il 4 ottobre. L’adozione definitiva da parte del Consiglio in data odierna conclude la procedura legislativa. Una volta pubblicata la direttiva nella Gazzetta ufficiale, gli Stati membri disporranno di trenta mesi per recepirla nella legislazione nazionale.
Il Regno Unito e l’Irlanda hanno deciso di non avvalersi della possibilità di partecipazione, mentre la Danimarca è esclusa automaticamente dalla partecipazione alla normativa in materia di giustizia e affari interni.