L’UE aderisce all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine (“Atto di Ginevra”). Gli ambasciatori degli Stati membri, riunitisi in sede di Coreper, hanno approvato l’accordo raggiunto dalla presidenza rumena del Consiglio con il Parlamento europeo su un progetto di regolamento che permette all’UE di esercitare i propri diritti e adempiere ai propri obblighi come parte contraente in seguito a tale adesione.
Marchi di qualità alimentare: cosa prevede l’Atto di Ginevra
L’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona è un trattato amministrato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Estende l’ambito di applicazione dell’Accordo di Lisbona in modo da includere non solo le denominazioni di origine ma anche le indicazioni geografiche e consente a organizzazioni internazionali (come l’UE) di divenire parte dell’Unione di Lisbona istituita dall’Accordo di Lisbona.
Ciascuna parte contraente è tenuta a proteggere sul proprio territorio le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti originari delle altre parti contraenti.
L’UE ha competenza esclusiva per i settori disciplinati dall’Atto di Ginevra. Tuttavia gli Stati membri sono autorizzati ad aderire all’Atto di Ginevra a fianco e nell’interesse dell’UE al fine di garantire i diritti di voto dell’UE.
Marchi di qualità alimentare: le prossime fasi del progetto
Una volta approvato dalla commissione giuridica del Parlamento europeo, il regolamento sarà adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il Consiglio adotterà il regolamento contestualmente alla decisione del Consiglio che autorizza l’adesione dell’UE all’Atto di Ginevra non appena il Parlamento europeo avrà dato la sua approvazione.
Sette Stati membri dell’UE sono parti contraenti dell’Accordo di Lisbona: Bulgaria (dal 1975), Repubblica ceca (dal 1993), Slovacchia (dal 1993), Francia (dal 1966), Ungheria (dal 1967), Italia (dal 1968) e Portogallo (dal 1966). Tre Stati membri dell’UE hanno firmato ma non ratificato l’Accordo (Grecia, Romania e Spagna). L’UE stessa non è parte contraente, in quanto l’Accordo di Lisbona prevede che possano aderirvi solo gli Stati e non le organizzazioni internazionali.